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Polizie Locali D’Italia, approda in Consiglio dei Ministri la legge che riorganizza e disciplina la categoria

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Approda in Consiglio dei Ministri la richiesta di una legge delega, per far varare al governo un decreto legislativo, che riorganizza e disciplina le funzioni delle Polizie Locali D’ Italia, il cui ordinamento é fermo al 1986.

Sul tema è intervenuto il sindacato dei caschi bianchi UGL PL, da sempre impegnato nella battaglia di un riordino della categoria: “esprimiamo plauso ed apprezzamento al Governo ed al ministro Salvini, per aver impresso un accelerazione sulla troppo attesa legge di riforma della Polizia Locale.

Siamo soddisfatti per l’iter procedurale di un testo, che coniugi garanzie previdenziali, assicurative ed organizzative dei lavoratori che esercitano un delicato ruolo di sicurezza urbana, con le esigenze di sicurezza dei cittadini, negli ormai mutati contesti metropolitani. ” così in una nota Marco Milani, segretario della UGL Polizia Locale.

ll Decreto:

Il presente disegno di legge contiene una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per il riordino delle  funzioni e dell’ordinamento della polizia locale.

L’intervento normativo appare necessario attesa l’esigenza di adeguare le disposizioni concernenti le funzioni e l’ordinamento del suddetto personale – ancor oggi disciplinati dalla legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 – ai mutati contesti delle nuove governance sulle politiche per la sicurezza delineatesi nel corso dell’ultimo decennio, sul presupposto del pluralismo istituzionale fra i diversi livelli di governo.

E della necessità di perseguire un obiettivo di coordinamento sinergico tra i vari attori pubblici del sistema, nel rispetto e nei limiti delle rispettive competenze.

La proposta di legge risponde alla necessità di rendere ancor più efficienti le politiche integrate in materia di sicurezza, tenendo conto dell’evoluzione funzionale che, nel corso degli ultimi anni, ha interessato anche le polizie locali, attraverso un intervento che ne ridefinisca organicamente le funzioni e l’ordinamento.

L’intervento si colloca nell’alveo del perimetro costituzionale delineato dagli articoli 117 e 118 della Costituzione concernenti: la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale (art. 117, secondo comma, lettera h)) ed in materia di funzioni fondamentali dei comuni ( art. 117, secondo comma, lettera p)) nelle quali è compresa la funzione di polizia locale; la competenza legislativa delle regioni in materia di polizia amministrativa locale (art. 117, quarto comma); la previsione di una legge nazionale di coordinamento tra le due materie (art. 118, terzo comma).

In tal senso, ferma restando la distinzione tra le funzioni di polizia locale e quelle svolte dalle Forze di polizia in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di procedere al riassetto, anche in ottica di semplificazione, della disciplina vigente in materia di ordinamento e funzioni di polizia locale, si indicano, tra l’altro, tra i principi e criteri direttivi:

  • definizione della nozione di polizia locale con l’elencazione delle diverse tipologie di funzioni e compiti che in essa rientrano;
  • disciplina di accesso ai ruoli e della relativa progressione di carriera anche con riferimento alle qualifiche articolate in ruoli distinti, che possono comprendere la qualità di agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali, di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo per l’attribuzione di quest’ultima la competenza del prefetto sulla base della sussistenza di specifici requisiti;
  • disciplina delle funzioni di comandante del Corpo di polizia municipale e dei requisiti di accesso alle stesse, secondo una procedura pubblica di selezione che tenga conto di una comprovata professionalità ed esperienza, del possesso dei titoli professionali richiesti per l’accesso alla carriera;
  • disciplina del rapporto di lavoro attraverso l’istituzione, nell’ambito del Comparto funzioni locali, di apposite sezioni negoziali dotate di risorse proprie relative al personale della polizia locale sia dirigenziale che non dirigenziale e il riconoscimento dei criteri generali di rappresentatività sindacale;
  • previsione di disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e pensionistica ed il riconoscimento di speciali elargizioni per le vittime del dovere e per i loro familiari equivalenti a quelle vigenti per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e istituzione di una specifica classe di rischio adeguata ai compiti svolti;
  • previsione che il regolamento di servizio della polizia locale disciplini l’organizzazione del corpo o del servizio di polizia locale; i dispositivi di tutela dell’incolumità e le ipotesi di extra territorialità delle operazioni esterne di polizia giudiziaria e delle missioni esterne per le finalità di collegamento, di rappresentanza o per soccorso in caso di pubbliche calamità e disastri;
  • disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia anche attraverso il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale nonché delle procedure di accesso al Centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla base dei principi di onerosità delle spese da parte dell’ente locale, di selettività oggettiva e soggettiva dell’accesso e di garanzia della sicurezza informatica.
  • disciplina dell’armamento individuale e di reparto, individuandolo tra le armi comuni da sparo, quelle ad impulsi elettrici, nonché gli strumenti di autodifesa; prevedendo anche la disciplina dell’addestramento, del1’uso, del porto senza licenza per ragioni di servizio anche al di fuori dell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza; della tenuta e della custodia dell’armamento; di casi di revoca o di sospensione dell’affidamento. In ottica di coordinamento e al fine di assicurare il rispetto di livelli qualitativi essenziali del servizio di polizia locale sull’intero territorio regionale, la delega fissa i principi cui le Regioni dovranno attenersi, nell’esercizio della potestà legislativa ad esse attribuita in materia di polizia amministrativa locale, individuandone i contenuti.