Indizione del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa con scadenza il 9 novembre 2019.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive
modificazioni, nonche’ il relativo regolamento di esecuzione
approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del
1957;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973,
n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, in materia di concorso a referendario di Tribunale
amministrativo regionale, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e in particolare l’art. 145, recante disposizioni in
materia di dichiarazione dei servizi e documentazione;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il combinato disposto dell’art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di
incompatibilita’ applicabile ai magistrati amministrativi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l’art.
20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi
pubblici delle persone con disabilita’;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l’art. 5
che prevede l’aumento ad otto anni del termine di cui all’art. 14,
primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l’art. 3
recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l’art. 16,
che prevede il diritto e le modalita’ di partecipazione ai concorsi
pubblici delle persone con disabilita’;
Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, l’art.
14, comma primo, recante disposizioni in materia di aumento
dell’organico dei magistrati amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per
favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare,
delle persone con disabilita’ agli strumenti informatici» ed il
relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e, in
particolare, l’art. 18 recante disposizioni in materia di tirocinio
dei magistrati ordinari;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l’art.
1, comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei
siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in
particolare, l’art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita’ dei
bandi di concorso, nonche’ l’art. 49, recante la delega per
l’adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, volto a determinare le modalita’ di applicazione delle
disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto
2013, n. 98 e, in particolare, l’art. 42, recante disposizioni in
materia di certificazioni sanitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
dicembre 2013, che da’ attuazione alla delega di cui al predetto art.
49 e, in particolare, l’art. 7, recante le disposizioni relative alle
modalita’ di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in
atti adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di
gestione amministrativa, tra gli altri, del personale delle
magistrature del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del suddetto
personale;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze in data 10 ottobre 2017 e registrato alla Corte dei conti il
3 novembre 2017, con il quale il Consiglio di Stato e’ autorizzato ad
indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul
cumulo delle cessazioni dell’anno 2015 – budget 2016 e delle
cessazioni dell’anno 2016 – budget 2017, 81 unita’ di personale con
qualifica di referendario TAR, di cui quaranta unita’ da bandire nel
triennio 2017-2019, come risulta dalla Tabella 3, parte integrante
dello stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2017,
n. 132, recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973;
Vista la delibera n. 29 del 19 aprile 2017 del Consiglio di
Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del
27 gennaio 2017 con cui sono stati individuati i criteri di
valutazione dei titoli da inserire nel bando di concorso per
referendario di Tribunale amministrativo regionale;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 ed in particolare l’art. 1,
comma 480 e seguenti, concernenti l’ampliamento dei posti in pianta
organica dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata
alla legge n. 186/1982;
Vista la delibera n. 65 del Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 6 luglio 2018, di
indizione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale;
Vista la delibera n. 62 del Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 5 luglio 2019,
con la quale ha deliberato la modifica del dispositivo della predetta
delibera n. 65, adottata nella seduta del 6 luglio 2018, stabilendo
di inserire nel bando di concorso, dopo l’indicazione di quaranta
posti di Referendario T.A.R., l’inciso «con la previsione
dell’aumento dei posti previsto dall’art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Ritenuta, quindi, la necessita’ di bandire un concorso, per
titoli ed esami, per il reclutamento di quaranta referendari di
Tribunale amministrativo regionale, in conformita’ con quanto
deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
nelle citate delibere n. 65 e 62, adottate rispettivamente nelle
sedute del 6 luglio 2018 e del 5 luglio 2019;
Vista la Convenzione concordata tra la Presidenza del Consiglio
dei ministri, la giustizia amministrativa e la Corte dei conti,
perfezionata in data 10 giugno 2019, in merito all’utilizzo del
Portale «Concorsionline» della Corte dei conti, per l’espletamento in
modalita’ digitale della procedura concorsuale volta al reclutamento
di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale;
Visto l’accordo di contitolarita’ nel trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 26 del regolamento (EU) n. 2016/679,
stipulato in data 29 luglio 2019 tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri e la giustizia amministrativa;
Visto l’atto di designazione della Corte dei conti quale
responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE
n. 2016/679 (GDPR), sottoscritto in data 29 luglio 2019 tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la giustizia amministrativa,
ed accettato in pari data dalla Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1°
giugno 2018, con il quale l’on. dott. Giancarlo Giorgetti e’ stato
nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 6 giugno 2018, con il quale al predetto Sottosegretario e’ stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri, anche con riferimento alle
funzioni di cui all’art. 19, comma 1, lettera r), della legge 23
agosto 1988, n. 400, con esclusione di quelli che richiedono una
preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli
relativi alle attribuzioni di cui all’art. 5 della stessa legge n.
400 del 1988;
Decreta:
Art. 1
1. E’ indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami,
a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo
regionale del ruolo della magistratura amministrativa, ferma restando
la facolta’ dell’amministrazione di conferire, oltre i posti messi a
concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di
approvazione della graduatoria nei limiti stabiliti dall’art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti
categorie:
1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per
esame, che abbiano superato 18 mesi di tirocinio conseguendo una
valutazione positiva di idoneita’;
2) i magistrati contabili e della giustizia militare di
qualifica equiparata a quelli di cui al numero 1);
3) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla
seconda classe di stipendio;
4) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in
giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o
appartenenti alle posizioni funzionali per l’accesso alle quali e’
richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i militari
appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita’
di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie;
5) il personale docente di ruolo delle universita’ nelle
materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno
cinque anni di servizio;
6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza
conseguita al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed
appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l’accesso
alle quali e’ richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque
anni di anzianita’ maturati, anche cumulativamente, nelle predette
qualifiche;
7) gli avvocati iscritti all’albo da otto anni;
8) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti
della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni
per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato.
3. Le anzianita’ di cui ai precedenti punti, sono valutate anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo il piu’
lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal
candidato.
Fonte: Gazzetta ufficiale