Bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (GU n.84 del 22-10-2019)
Il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo
art. 22;
Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 (1) del CNF sui
corsi per l’iscrizione all’Albo speciale ed in particolare l’art. 2
che istituisce la Scuola Superiore dell’Avvocatura per Cassazionisti
che opera mediante un Consiglio di sezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive;
indice una procedura selettiva per l’ammissione al corso
propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio
dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell’art. 22, comma 2,
della legge n. 247, del 31 dicembre 2012.
Art. 1
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all’Albo che
abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e precisati dal
successivo comma 2.
Costituiscono requisito per l’ammissione ai corsi:
a) l’iscrizione all’Albo ordinario o all’elenco speciale degli
avvocati di enti pubblici da almeno otto anni;
b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni
disciplinari definitive interdittive;
c) non essere soggetto, al momento di presentazione della
domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall’Albo ai
sensi dell’art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i
criteri di cui al comma successivo;
e) di godere dei diritti civili e politici.
Ai fini dell’accesso al corso, sono criteri di effettivita’
nell’esercizio della professione ai sensi della lettera d) del comma
precedente:
1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci
giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile;
2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti
giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale;
3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti
giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie
regionali e contabili.
I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) deve essere prodotta, al momento
della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni; il
CNF si riserva la facolta’ di procedere ad idonei controlli circa la
veridicita’ del contenuto delle stesse; in caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli articoli
483, 485, e 486 del codice penale.
I candidati sono ammessi con riserva dell’accertamento dei
requisiti prescritti.
Il CNF puo’ disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dal corso per difetto dei requisiti prescritti dal
bando.
(1) Cosi’ come modificato con delibera del CNF del 14 giugno 2019.
Fonte: Gazzetta Ufficiale.