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Trenitalia, conciliazione paritetica per ottenere rimborsi sui ritardi dei Regionali

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Sciopero treni nel weekend del 23 e 24 novembre: i dettagli

Se un treno regionale di Trenitalia arriva in ritardo, causando al viaggiatore nuove spese originate dal disservizio, il passeggero – oltre agli strumenti già in vigore che prevedono un rimborso parziale del biglietto – può avvalersi della conciliazione paritetica, uno strumento che gli permette di ottenere in tempi brevi un rimborso delle spese.

Il Gruppo FS Italiane conferma il suo impegno concreto nel rispondere alle esigenze delle persone che viaggiano sui suoi treni regionali, offrendo loro una soluzione gratuita e veloce per rivalersi sui disservizi senza dover passare per le vie legali.

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La conciliazione paritetica, infatti, permette ai clienti che ritengono di non aver trovato adeguata soddisfazione al proprio reclamo o a una richiesta di indennizzo di farsi rappresentare da un’associazione di consumatori per cercare una mediazione con Trenitalia.

La novità è arrivata dall’incontro fra i vertici di Trenitalia e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle persone con disabilità tenutosi nella sede del Gruppo FS Italiane a Roma. La riunione ha preceduto una serie di incontri a livello regionale che Trenitalia promuoverà nel corso del 2020 con le Amministrazioni Regionali e le rappresentanze locali dei consumatori e dei pendolari.

Nelle prossime settimane si avvierà quindi il percorso per far sì che la procedura diventi operativa e accessibile a tutti i clienti regionali entro i primi mesi del 2020.

Avviato nel 2009 nel comparto dei treni a lunga percorrenza e giudicato una best practice a livello europeo, l’istituto della conciliazione paritetica di Trenitalia ha visto crescere in maniera esponenziale (+15% medio all’anno) il numero di domande presentate e ammesse e ha raggiunto nel 2018 un 95% di esiti positivi, con l’accettazione delle proposte formulate dalla commissione di conciliazione. I tempi di risoluzione delle controversie si attestano a 38 giorni dalla presentazione della domanda.