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Zagarolo, perdita di gas al “De Amicis”: scuola chiusa il 10 e il 13 gennaio

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Allarme fuga di gas al plesso scolastico De Amicis di Zagarolo. Nella mattinata di ieri, venerdì 10 gennaio 2020, si è sentito un forte odore di gas all’interno dei locali che compongono la struttura ed è subito scattata la procedura operativa di soccorso.

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Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, la situazione è sotto controllo e la scuola è stata messa nuovamente in sicurezza. E’ stata accertata una perdita interna nel locale cucina.

Una volta tornata sotto controllo la situazione, è stato concordato con i tecnici manutentori ed Erogasmet di isolare in via temporanea l’alimentazione del gas riguardante il locale cucina, ragion per cui ci sarà un’altra giornata di chiusura dell’edificio il prossimo lunedì 13 gennaio. La normale attività scolastica ripartirà quindi il prossimo martedì 14 Gennaio.

DI SEGUITO IL TESTO COMPLETO DELL’ORDINANZA

Premesso:
che alle ore 8:40 in data odierna, a seguito di segnalazione della direzione
scolastica, personale comunale si è recato presso il plesso scolastico dell’istituto
De Amicis ove unitamente a personale dei vigili del fuoco e della società di
distribuzione del Gas Erogasmet, ha constatato che presso il locale cucina era
presente un forte odore di gas che presumibilmente poteva dar luogo ad una
possibile emissione di gas;
che dopo aver provveduto allo sgombero dei locali scolastici ed aver avviato i
controlli del caso, è emerso che in via cautelare risultasse necessario procedere
alla verifica della funzionalità dell’intero impianto di erogazione del gas del plesso
nonché della piena funzionalità dell’impianto di cucina a gas dei locali adibiti alla
ristorazione scolastica;
Vista la relazione a firma del responsabile dell’area VI registrata al protocollo
comunale n.823 del 10/01/2020 nella quale viene sottolineato che al fine di
verificarsi problematiche sanitarie tali da pregiudicare la prosecuzione dell’attività
didattica risultano necessarie operazioni di verifica presso i precitati locali
scolastici che, stante la delicatezza degli interessi pubblici coinvolti,
necessariamente dovranno essere effettuate anche durante la giornata del
13/01/2020 con ripresa delle lezioni a far data dal giorno martedì 14/01/2020 fermo
restando, per quanto attiene ai locali cucina, l’interdizione all’utilizzo dell’impianto
a gas da tale ultima data e fino al momento in cui idonea figura professionale
abilitata provvederà a certificarne la regolare funzionalità, con conseguente
obbligo di procedere alla preparazione dei pasti mediante sistemi alimentati con
energia elettrica;
Tenuto conto:
– che l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco
esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante
della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi
compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo
Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali;
– che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del
Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
– che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con
proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi
dell’art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da
seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve essere individuato, più che
nella tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta
in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà
distinta l’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una
situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la
competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi in
questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da
tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere
imputate alla competenza dell’apparato burocratico-amministrativo;
Tenuto conto che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue
caratteristiche di provvedimento rivolto ad una generalità di soggetti, la presente
ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;
Visto l’art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità
Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la
salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;
ORDINA
per quanto riportato nella premessa narrativa da considerare parte, la chiusura di
tutti i locali del plesso De Amicis:
1. nella giornata di venerdì 10 gennaio 2020 al fine di preservare l’igiene e la
salute degli alunni e degli operatori in relazione alle condizioni di potenziale
pericoloconnesse alla constatazione di forte odore di gas e alle potenziali
conseguenti emissioni di gas.
2. Nella giornata di lunedì 13 gennaio 2020 per la verifica della funzionalità
dell’intero impianto di erogazione del gas del plesso nonché della piena
funzionalità dei locali adibiti alla ristorazione scolastica e l’esecuzione di tutti
gli eventuali conseguenti interventi necessari ed opportuni al ripristino di
condizioni di piena funzionalità.
3. La ripresa delle normali attività scolastica a far data dal giorno martedì
14 gennaio 2020 fermo restando, per quanto attiene ai locali cucina,
l’interdizione dell’utilizzo del gas per la preparazione dei pasti a far data dal
predetto giorno 14/01/2020, fino al momento in cui idonea figura
professionale abilitata provvederà a certificarne la regolare funzionalità, con
conseguente obbligo di procedere alla preparazione dei pasti mediante
sistemi alimentati con energia elettrica.
4. STABILISCE
che le misure stabilite nel presente provvedimento vengano comunicate a tutti gli
istituti scolastici interessati.
DEMANDA
al Responsabile del Servizio Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione del
presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;
AVVERTE
che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell’art.
650 del Codice Penale;
che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali
controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento
amministrativo e di diritto d’accesso;
che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario pubblico
presso l’ufficio del Sindaco;
INFORMA,
INOLTRE
che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Roma entro 30 giorni dalla
pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199;
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica
o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre
1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del
provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
DISPONE
inoltre
che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
b) sia comunicata Alla Prefettura di Roma
c) al Servizio di Polizia Locale, al responsabile dell’Area VI nonché al responsabile
dell’Area II del Comune di Zagarolo;
d) sia comunicata al dirigente dell’istituto comprensivo Zagarolo;
e) sia comunicata all’impresa Cilia Italia s.r.l., alla Vivenda spa, alla cooperativa
SARC, nonché a tutte le Associazioni e enti del terzo settore che a qualunque titolo
utilizzino i locali del plesso per lo svolgimento di attività culturali, sportive e di
integrazione.