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Il bambino cade nel parco giochi e si fa male? Il Comune deve risarcirlo sempre se il danno era “inevitabile”

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Il bambino cade nel parco giochi e si fa male? Il Comune deve risarcirlo sempre se il danno era “inevitabile”. Non occorre la dimostrazione dell’insidia dello scivolo ossia che sia un pericolo non visibile e prevedibile. L’ente locale deve provare che l’evento era evitabile con l’ordinaria diligenza.

Non sempre i parchi giochi comunali sono “sicuri”, nel vero senso della parola

Non sempre i parchi giochi comunali sono “sicuri”, nel vero senso della parola. Accade sovente, infatti, che i bambini si facciano male non a causa di loro gesti, ma per fatti dipendenti dai giochi ivi installati. In questi casi e quindi quando i danni riportati siano dipendenti da questi manufatti, il proprietario o gestore del parco giochi, che sia il Comune o qualsiasi altro soggetto custode, deve rispondere sempre dei danni patiti dai fanciulli. A precisare questo principio, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata l’ordinanza n. 7578 della Corte di cassazione, pubblicata il 27 marzo 2020 dalla terza sezione civile, secondo cui non è necessario che sia provata l’insidia dello scivolo, ossia che vi sia un pericolo non visibile e prevedibile. Ma è l’ente locale che deve dimostrare che il danno era evitabile secondo le regole dell’ordinaria diligenza.

Nella fattispecie, infatti, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dei genitori di un ragazzino che quando aveva nove anni, cadendo dallo scivolo, si era provocato la frattura dell’omero – per quanto evidenziato da mamma e papà – a causa di un difetto di una pedana. Per gli ermellini dev’essere cassata la sentenza della Corte d’Appello di Milano perché ha errato nel ritenere il Comune non responsabile. Ricordano a tal proposito i giudici di Piazza Cavour che la responsabilità da cose in custodia non richiede che quest’ultima costituisca un’insidia, ossia un pericolo non visibile e prevedibile, attenendo semmai questo aspetto alla evitabilità del danno da parte del danneggiato.

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Invero, la responsabilità da cose in custodia presuppone soltanto che il danno sia avvenuto per il dinamismo di una cosa che era soggetta al controllo del convenuto, spettando a quest’ultimo la prova che il danno era evitabile dal danneggiato usando l’ordinaria diligenza, ossia la prova che la cosa presentasse una insidia visibile ed evitabile dal danneggiato.