Il Tar del Lazio, con sentenza depositata il 30/06/2016, ha accolto il ricorso proposto da un’azienda farmaceutica, riconoscendo la leggitimità della pubblicità dei farmaci Sop, attribuendo come motivazione il fatto che l’ordinamento italiano non contenga un espresso divieto a riguardo.
Farmaci Otc e farmaci Sop
Un farmaco da banco, anche detto Otc (over the counter= sopra il banco), è un farmaco di automedicazione venduto direttamente al paziente senza obbligo di presentazione di una ricetta medica. Tale categoria di farmaci, in Italia, è disponibile in farmacia e, in seguito alla liberalizzazione del 2006 (decreto Bersani del 2007), anche all’interno degli esercizi commerciali chiamati parafarmacie e principalmente nei cosiddetti “angoli della salute” negli ipermercati e supermercati della grande distribuzione organizzata (GDO).
Anche per i farmaci Sop, non è necessario presentare la ricetta medica, come si intuisce già dall’anacronimo Sop che sta per senza obbligo di prescrizione, ma essi possono essere venduti al pubblico solo dal farmacista, previo suo consiglio.
La sentenza, di primo grado, del Tar del Lazio, ha ribaltato la convinzione diffusa, presso gli operatori del settore, che i farmaci Sop non potessero essere oggetto di pubblicità presso il pubblico.
Il caso
Nell’autunno 2015 Kwidza Pharma Gmbh e Chefaro Pharma, riccorrono al Tar per impugnare il provvedimento del Ministero della Salute con il quale veniva revocata l’autorizzazione, in un primo momento concessa, a reclamizzare un farmaco anti-tosse, prodotto dall’una e commercializzato in Italia dall’altra, erroneamente classificato dal Ministero come Otc, invece che Sop.
La sentenza
Il Tar ha dapprima sottolineato come “il legislatore delegato non ha inteso differenziare ai fini della pubblicità le due subcategorie di farmaci (Otc e Sop ndr), in quanto una tale finalità doveva essere perseguita in modo chiaro e diretto prevedendo esplicitamente che i farmaci non soggetti a prescrizione medica ma non da banco non potevano essere oggetto di pubblicità”.
In seguito ha commentato che:
a) sia i farmaci Otc che quelli Sop in quanto commercializzati senza la previa necessità della ricetta medica sono dal legislatore considerati sullo stesso piano sotto il profilo della tutela della salute pubblica;
b) né per suffragare un’eventuale differenza in tal senso può essere richiamata la necessità del previo consiglio del farmacista, attesa l’irrilevanza sotto il profilo giuridico di tale elemento, in quanto se il consumatore finale richiede un determinato farmaco Sop il farmacista è tenuto a consegnarlo;
c) ne consegue che nel quadro legislativo la finalità pubblicistica di assicurare un consumo responsabile e documentato dei farmaci SOP deve essere razionalmente perseguito imponendo rigorose prescrizioni al messaggio pubblicitario e non ponendo, quindi, un divieto in via generale di pubblicità per questi farmaci, che verrebbe ad attribuire ai fini della pubblicità un ruolo determinante al consiglio del farmacista, ruolo che ai fini del consumo non è dato individuare.
Pertanto, infine, ha accolto il ricorso