Vittime dell’amianto. Il datore di lavoro dev’essere condannato perché l’amianto anche piccole dosi fa insorgere il mesotelioma nel lavoratore. Asbestosi «minima» compatibile con esposizione moderata e significativa di malattia professionale.
L’amianto ed i suoi terribili effetti continuano a segnare le aule giudiziarie
Lo “Sportello dei Diritti” sono anni che continua ad assistere le vittime e i loro familiari, in una guerra che purtroppo contrappone ancora ex lavoratori e datori di lavoro. Significativa in tal senso per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la sentenza 12151/20 depositata oggi 15 aprile, dalla quarta sezione penale della Cassazione secondo cui va condannato per omicidio colposo il datore dopo la morte del lavoratore a causa del mesotelioma pleurico anche se la esposto a bassissime dosi di polveri. La patologia può insorgere per dosi cumulative anche modeste.
Nessun dubbio sull’origine professionale della malattia. Vanno escluse altre cause come il vizio della sigaretta e dunque manca un elemento causale alternativo di innesco della patologia. Nella fattispecie, diventa definitiva la condanna per omicidio colposo inflitta dal Tribunale di Vercelli e confermata dalla Corte d’Appello di Torino ai titolari dell’impresa dopo la morte di un’operaia addetta allo smontaggio degli arredi di carrozze ferroviarie. Lo confermano tutti i testimoni: nel reparto si liberavano polveri di amianto con l’uso del trapano e dello svitatore e non c’era un impianto di aspirazione, mentre la decoibentazione è entrata in funzione soltanto in un secondo momento.
In particolare, l’esposizione all’amianto è accertata sulla base delle deposizioni dei colleghi. La diagnosi di mesotelioma pleurico, poi, risulta confermata dall’esame istologico e riconducibile all’inalazione di polveri d’asbesto: le discordanze fra consulenti del pm e perito d’ufficio sono solo apparenti e ricondotte a unità dai chiarimenti degli esperti. L’asbestosi «minima G1» è compatibile con l’esposizione «moderata» all’amianto ma «significativa» di un’esposizione professionale confermata da un periodo di latenza nel range dell’insorgenza di un tipo di tumore del genere: sono infatti esclusi gli elementi morfologici che distinguono il carcinoma ascrivibile al tabagismo.
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È l’assenza di inneschi alternativi della malattia la legge scientifica di copertura universalmente condivisa in base alla quale è affermata la responsabilità degli imputati, che non si fonda sulla teoria dell’effetto acceleratore, non condivisa in tutta la letteratura internazionale.