Fase 2, ordinanza della Regione Lazio. Attività motoria e sportiva consentita da mercoledì 6 maggio. Autorizzata la pesca sportiva.
L’ordinanza Regione Lazio
La nuova ordinanza della Regione Lazio posticipa di 2 giorni la possibilità di praticare attività sportiva e motoria all’aperto. Nel dettaglio, a partire dal 6 maggio, è consentito:
– l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti
di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;
– l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore
per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo.
LEGGI ANCHE – Lazio, sport individuale: si potrà fare nei parchi? Serve la mascherina? Tutte le risposte
Da domani 4 maggio saranno riaperte le aree cani, le aree verdi non recintate, il cimitero comunale e le isole ecologiche. Sarà consentito per le attività di ristorazione e bar il servizio da asporto, sempre nel rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Saranno inoltre consentiti, come previsto dal DPCM del 26 aprile, gli spostamenti per visitare i congiunti. Palazzo Chigi ha specificato che per ‘congiunti’ si intendono: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo (fidanzati), nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). Non sono consentite visite agli amici. Per le attività sportive e motorie sarà invece necessario attendere mercoledì 6 maggio, come da nuova ordinanza della Regione Lazio.
Con riferimento alle attività economiche e commerciali, sono consentite le seguenti attività:
A. per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all’aria aperta, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili.
B. nell’ambito delle attività di cantieristica navale, la “consegna di magazzino”, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o comunque finalizzate alla consegna.
C. lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro;
D. nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, l’attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori;
E. la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;
F. l’attività dei restauratori purché svolta in cantiere (con il pieno rispetto delle specifiche di cui all’allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020) o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;
G. l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale per toelettaturaritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
H. l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
FOTO DI REPERTORIO