Autovelox e Tutor vanno tarati ogni tanto altrimenti la multa è nulla. Dopo la sentenza della Consulta tutti i misuratori di velocità devono tutti essere soggetti a tarature periodiche. L’ omologazione e conformità non possono sostituire le verifiche di funzionamento.
L’importante decisione che si riporta per la validità del procedimento logico argomentativo seguito, costituisce un prezioso precedente per quanti vorranno ricorrere a questo tipo di sanzioni amministrative che in effetti non denotano una particolare trasparenza nella loro emissione. Multa nulla se Autovelox e Tutor non sono soggetti a tarature periodiche gli apparecchi che sulle strade rilevano la velocità dei veicoli. Lo ha sancito la sentenza 14543/16 della seconda sezione civile della Cassazione, pubblicata venerdì 15 luglio. Accolto il ricorso dell’automobilista multato per la violazione dell’articolo 142, nono comma, Cds: oltre il verbale risulta illegittimo anche il conseguente stop alla patente decretato dal prefetto. Ma venendo alle motivazioni in dettaglio, secondo gli “ermellini”, la velocità dei veicoli costituisce un elemento valutabile e misurabile e devono dunque essere svolte verifiche a intervalli regolari di tempo sugli apparecchi che rilevano l’andatura dei mezzi sulle strade e consentono alle autorità di sanzionarli: si tratta di un incombente che non può essere sostituito dalla produzione di certificazioni su omologazione e conformità, che nulla dicono sul corretto funzionamento degli strumenti. Cassata la sentenza di merito che fa riferimento alle meglio specificate «operazioni di calibratura» rispetto all’adempimento di verifica che incombe sull’amministrazione; senza controlli a scadenze fisse, si arriverebbe a risultati paradossali: «una qualunque bilancia nel mercatino rionale» dietro l’angolo «è soggetta a periodica verifica della taratura» e per gli anni scorsi non lo sono stati complessi apparecchi che svolgono «un accertamento irripetibile e producono gravi conseguenze per il cittadino proprietario o conducente di un veicolo». Non fa evidemtenente distinzioni la sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 45 Cds nell’interpretazione che ne aveva dato la giurisprudenza di legittimità, dopo una questione di legittimità sollevata dalla stessa Suprema corte. Il tutto benché subito dopo l’intervento del giudice delle leggi il Viminale abbia fornito una lettura meno restrittiva della sentenza costituzionale (cfr. “Lo stop della Consulta vale solo su Telelaser e Provida. Sì alle multe di Autovelox, Tutor e Vergilius”, pubblicato l’8 luglio 2015; “Gli autovelox devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura”, pubblicato il 18 giugno). Questa sentenza, spiega Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, fà finalmente luce su una materia che coinvolge migliaia di automobilisti che si sono visti notificare verbali anche a raffica, per la presunta violazione del limite di velocità imposto in determinati tratti di autostrada e rilevati con l’ormai famigerati Autovelox e SICVE (Sistema informativo per il controllo della velocità) o meglio noto come “Safety tutor” o ancora nella forma più breve “tutor” che misura per l’appunto, la velocità media tenuta dall’automobilista, su definite parti di autostrada che spesso coincidono con i territori di più comuni in successione così determinando l’oggettiva difficoltà di individuare quale sia il giudice del luogo della commessa violazione. Sarebbe paradossale che «siano controllate le bilance dei mercatini» e non «gli accertamenti irripetibili» sule strade .