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Roma, banca condannata a risarcire 190mila euro a un imprenditore romano: la sentenza

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Pesante condanna per una banca italiana, obbligata dal Tribunale di Roma a risarcire con quasi 190mila euro un imprenditore romano che aveva un conto corrente aperto presso l’istituto di credito. La vicenda è resa nota da Comitas, l’associazione delle microimprese italiane che ha fornito assistenza legale al titolare di una piccola attività edile con sede a Roma.

La vicenda

La vicenda nasce nel 2013 quando l’imprenditore, assistito dall’Avv. Gaia D’Elia dell’ufficio legale Comitas, decide di citare in giudizio la propria banca per una serie di spese addebitate illecitamente dall’istituto di credito: capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e variazioni di valuta. Tutte condizioni economiche imposte in modo unilaterale dalla banca e che gravavano in modo ingiustificato sull’impresa.

Il giudice della XVII sezione civile del Tribunale di Roma, dott. Giuseppe Russo, ha riconosciuto l’illegittimità di commissioni, interessi e balzelli vari applicati all’impresa, con una clamorosa sentenza in cui si legge:
In effetti il contratto di apertura di conto corrente datato 19.11.1985 non riporta alcuna indicazione dei tassi di interesse e delle  altre  condizioni  economiche  da  applicare  al  rapporto.  Nel medesimo contratto si rinviene una clausola che per la determinazione degli interessi rinvia alle “condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza”. Detta clausola di rinvio agli usi deve ritenersi nulla in quanto è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale […] Analogamente deve essere dichiarata l’illegittimità dell’antegrazione e della postergazione delle valute in senso sfavorevole al correntista in assenza di specifiche previsioni negoziali.

Quanto all’applicazione di interessi anatocistici contra legem lamentata da parte attrice si deve, anzitutto, rilevare la nullità, per violazione del divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c., della clausola contenuta nel contratto datato 19.11.1985 che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in regime asimmetrico rispetto alla capitalizzazione annuale di quelli attivi […]

In conclusione va dichiarata la nullità parziale del contratto relativo al conto corrente con riferimento alle condizioni economiche applicate ed in particolare ai tassi di interesse ultralegali, alle commissioni di massimo scoperto, alle altre spese e alle variazioni di valuta, nonché alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino all’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Conseguentemente la banca deve essere condannata a restituire al sig.[…] la somma di euro 189.746,46 oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo”.

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Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito Comitas alla pagina:
https://www.comitas.it/wp-content/uploads/2020/05/Vittoria-storica-di-COMITAS_leggi-la-sentenza.pdf