Si comunica che l’INPS ha concluso il riesame d’ufficio di circa 42.000 domande di indennità COVID19 per il mese di marzo 2020, in precedenza respinte, relative ai titolari di assegno ordinario di invalidità (19mila circa) e ai lavoratori stagionali (23mila circa) con qualifica rilevata attraverso le comunicazioni obbligatorie (Unilav). Queste domande saranno quindi poste in pagamento sia per il mese di marzo sia per il mese di aprile 2020
Cosa cambia
Il Decreto Rilancio Italia ha previsto poi per i lavoratori dello spettacolo una indennità COVID19 di 600 euro mensili per i mesi di aprile e maggio. I beneficiari iscritti al Fondo dei lavoratori dello spettacolo sono ricompresi in due platee: con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro; con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 35.000 euro. Per entrambe le platee è prevista l’incompatibilità con le pensioni dirette o con il lavoro dipendente verificati alla data del 19 maggio 2020.
Per entrambe le platee si precisa che sono on-line le domande di accesso con unico format per le due mensilità. Inoltre, coloro che con il requisito dei 30 contributi giornalieri che hanno già presentato domanda per il mese di marzo non devono presentare nuova domanda.
A seguito delle novità introdotte dal decreto legge Rilancio Italia del 19 maggio scorso, infine, i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità potranno presentare domanda per le indennità COVID19 in scadenza per il mese di marzo, fino a lunedì prossimo 8 giugno 2020 (termine previsto inizialmente al 3 giugno). L’eventuale ammissione al pagamento di marzo comporterà anche il pagamento dell’indennità per il mese di aprile.
Analogo termine prorogato dell’8 giugno 2020 viene previsto per i titolari di reddito di cittadinanza che, pur non avendo diritto all’indennità per il mese di marzo, possono beneficiare dell’integrazione del reddito di cittadinanza stesso fino a capienza dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020. In caso di ammissione al beneficio non sarà quindi pagata l’indennità COVID19, ma esclusivamente una integrazione del proprio reddito di cittadinanza in corso di percezione
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Si precisa, infine, che ai sensi dell’articolo 82 del citato decreto legge Rilancio Italia, le indennità COVID sono incompatibili con il Reddito di Emergenza (REm).