L’esame delle prime richieste di Reddito di Emergenze (REm) pervenute all’Inps ha evidenziato come numerose domande siano prive di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida.
Cosa bisogna fare
L’Istituto ha illustrato con la circolare n. 69 del 3 giugno 2020 le norme che disciplinano il REm, la nuova misura di sostegno economico introdotta con il decreto legge n. 34/2020 (articolo 82) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nella circolare è precisato che fra i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda, in aggiunta a quelli socio-economici previsti dalla legge, è indispensabile la presenza di una DSU valida.
In mancanza, la domanda non potrà essere accolta e sarà quindi necessario presentare una DSU valida e, successivamente, una nuova domanda di REm.
Si ricorda che le domande possono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2020, attraverso i seguenti canali:
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– online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
– tramite i servizi offerti dai Patronati.