Multe autovelox nulle. Per la Cassazione il verbale non fa fede sulle indispensabili verifiche periodiche: l’ente accertatore deve provare il corretto funzionamento dello strumento. Non è sufficiente l’attestazione che il velox sia stato «omologato e revisionato», ed in caso di contestazione l’amministrazione deve dimostrare i controlli periodici eseguiti.
Lo “Sportello dei Diritti” lo ripete da anni e non ci stancheremo mai di ripeterlo: gli autovelox per dare certezza della correttezza delle rilevazioni delle infrazioni al codice della strada non solo devono essere omologati e revisionati, ma anche periodicamente revisionati.
E nessun ente accertatore o Prefetto può porsi al di sopra di questi principi che sono stati ribaditi per l’ennesima volta dalla Corte di Cassazione che ha ribaltato i verdetti di merito che avevano visto soccombere due automobilisti in due distinte cause approdate, infine, innanzi alla Suprema Corte con le ordinanze 11776/20 e 11869/20, pubblicate il 18 giugno ha ricordato che, in materia di autovelox, non è sufficiente che il verbale attesti come lo strumento sia stato «debitamente omologato e revisionato»: l’annotazione degli agenti non è coperta da fede privilegiata. Ma di più: è l’ente che effettua la rilevazione a dover dimostrare il «perdurante funzionamento» dell’apparecchiatura nell’accertamento della violazione.
Nei casi esaminati dalla sesta sezione civile della Cassazione, è stato accolto il ricorso proposto dagli utenti della strada sanzionati. Nel primo, il ricorrente ricorda che non solo le norme nazionali ma anche quelle internazionali Uni 30012 e Uni 10012 oltre che le raccomandazioni Omil D19 D20 sugli strumenti di rilevamento che prevedono non solo la taratura periodica ma anche l’indicazione della stessa nel verbale.
Il punto è che l’attestazione di debita omologazione e revisione contenuta nel verbale non soddisfa le esigenze di affidabilità nella misurazione della velocità indicate dalla Corte costituzionale nella sentenza 113/15, che ha disposto controlli periodici sugli apparecchi per tutelare gli utenti della strada. In caso di contestazioni del trasgressore il giudice è tenuto ad accertare che le verifiche sui velox siano state effettivamente compiute. Peraltro, nel giudizio di opposizione alla sanzione, come sottolineato nell’ordinanza 11869/20, spetta all’amministrazione provare che lo strumento è stato omologato e sottoposto alla verifica periodica in quanto fatto costitutivo della sua pretesa. Non basta allora all’ente produrre in giudizio i soli documenti che attestano l’omologazione e la corretta installazione dell’apparecchio, con la conseguenza che, in caso, di mancata prova della verifica periodica, il verbale dovrà essere annullato.
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Si tratta, quindi, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. di due distinte decisioni di legittimità che s’inseriscono nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale nella richiamata e fondamentale sentenza 113/15 che impone alle amministrazioni accertatrici la certezza delle rilevazioni, troppo spesso dimenticata a discapito dei cittadini e a favore esclusivo delle casse degli enti.