Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che anche nel Decreto Agosto è consentito alle aziende la possibilità di richiedere l’anticipo del 40% della cassa integrazione Covid-19. Risultano perciò privi di fondamento gli articoli di stampa che ipotizzano il solo ricorso alla procedura normale.
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Il comma 1 dell’art. 1 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 dispone infatti che “i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2”.
È di tutta evidenza quindi che la norma, nel richiamare espressamente le modalità di domanda di cui agli artt. 22-quater e 22-quinquies (introdotti con il Decreto Rilancio), riconfermi la possibilità per le aziende di richiedere ad INPS l’anticipo del 40% del trattamento disciplinato dal comma 3 dell’articolo 22-quater del DL 18/2020.