L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in base al Decreto legge 103/2020 e alle circolari del Ministero dell’Interno in tema di sicurezza e precauzione, ha pubblicato ieri le misure per prevenire i rischi di contagio da Covid 19 necessarie allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
Si tratta di un Protocollo di riferimento che raccoglie tutti i comportamenti e le procedure alle quali attenersi per la regolare esecuzione delle prossime elezioni del 20 e 21 settembre, e rivolte sia al votante che al personale all’interno dei seggi.
Ecco come votare
Per entrare nel seggio, secondo riportato nel Protocollo, tutti gli elettori devono indossare obbligatoriamente la mascherina e procedere alla igienizzazione delle mani con gel igienizzante, utilizzando i dispenser sistemati all’ingresso dei locali. Dopo essersi avvicinati al personale del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda elettorale e la matita, l’elettore deve igienizzarsi nuovamente le mani; poi, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, l’elettore deve provvede a inserirle personalmente nella corrispondente urna. Completate le operazioni di voto, prima di lasciare il seggio, è consigliata una ulteriore detersione delle mani.
Come votano i positivi al Covid-19
Attenzione è rivolta anche a quelli che sono costretti al trattamento domiciliare, a coloro che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 ammessi a esprimere il voto presso il proprio domicilio nel Comune di residenza. A questo scopo, secondo quanto prescritto nel Protocollo, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione, l’elettore deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, i seguenti documenti:
– una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso;
– un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale che attesti l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19;
L’ufficiale elettorale del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto l’elettore, sentita l’azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse e inserisce l’interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati. Sempre l’ufficiale elettorale assegna l’elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera, istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, con reparto Covid-19, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.
LEGGI ANCHE – Elezioni Comunali 2020 nel Lazio: i Comuni dove si voterà il nuovo Sindaco nella Città Metropolitana di Roma e in Ciociaria
Infine, il Sindaco del Comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie, con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, sulla base delle richieste pervenute, pianifica e organizza il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell’ufficiale elettorale del Comune di residenza, entro e non oltre il 19 settembre (giorno antecedente la data della votazione), la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati.