Il coniuge beneficiario dell’assegno di divorzio ha diritto a un aumento se l’obbligato non deve più mantenere i figli che hanno raggiunto l’autosufficienza economica.
Il giudizio di revisione postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni che può derivare anche da un risparmio di spesa
Il giudizio di revisione postula, infatti, l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni che può derivare anche da un risparmio di spesa. Lo ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 22242/21 del 4 agosto che ha respinto il ricorso di un uomo.
La corte d’appello di Palermo, su richiesta di revisione proposta dalla moglie beneficiaria, aveva elevato l’importo dell’assegno divorzile a carico dell’ex marito con decorrenza dalla domanda giudiziale. L’uomo ha quindi presentato ricorso in Cassazione sostenendo che la situazione economica complessiva dei coniugi non era mutata rispetto a quella già esaminata in sede di divorzio e che gli elementi presi in considerazione dal giudice di appello erano stati erroneamente ritenuti sopravvenuti.
Inoltre ha censurato la decisione per avere erroneamente disposto l’aumento dell’assegno in ragione del miglioramento della condizione economica del ricorrente, dovuta al risparmio di spesa conseguente alla raggiunta autosufficienza economica di due dei tre figli. Al contrario non sarebbe ravvisabile un automatismo tra il miglioramento delle condizioni economiche dell’obbligato e l’incremento dell’assegno, con la conseguenza che la decisione sarebbe in contrasto con il principio dell’autoresponsabilità economica post coniugale e indipendenza degli ex coniugi.
La Suprema corte, nel respingere la domanda, ha ricordato che la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti è preclusa in sede di legittimità. Inoltre la revisione dell’assegno divorzile postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti.
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Ne consegue che il collegio deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio raggiunto e ad adeguare l’importo della contribuzione alla nuova situazione reddituale. Pertanto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha concluso la Cassazione, una volta accertato il mutamento in melius delle condizioni economiche dell’ex marito, rilevante al fine della comparazione della situazione economica delle due parti, la corte d’appello ha giustamente operato la nuova quantificazione dell’assegno in ragione dello stesso.