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Formazione 4.0: prorogato il credito di imposta nell’ultima legge di Bilancio anche per il 2020

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Il recente disegno di legge di Bilancio 2020 intende proporre la proroga di un ulteriore anno del  bonus formazione 4.0, cui le aziende possono beneficiare sotto forma di Credito di Imposta.

Cosa (non) cambierà

Si tratta dell’avvio di azioni formative a cura delle imprese, svolte anche in modalità e-learning, per consentire ai lavoratori di acquisire o consolidare le conoscenze relative alle tecnologie abilitanti previste nel Piano Nazionale Industria 4.0, un passaggio fondamentale per la trasformazione digitale delle imprese italiane.

Il disegno di legge conferma le aliquote differenziate secondo la dimensione delle aziende beneficiarie.

In particolare, il credito di imposta sarà così ripartito in base alla grandezza dell’azienda che ne vorrà usufruire:

– 50% delle spese ammissibili, con un massimo di 300.000 euro, per le piccole imprese;

– 40% delle spese ammissibili, con un massimo di 300.000 euro, per le medie imprese;

– 30% delle spese ammissibili, con un massimo di 200.000 euro, per le grandi imprese.

Sono ammissibili all’agevolazione, nella misura sempre del 30%, i costi di busta paga lordi anche del personale impegnato nelle attività di docenza e tutoraggio interno.

Le attività di formazione ammissibili al Credito di Imposta Formazione 4.0 sono dettagliate nel decreto attuativo 22 giugno 2018, che continua ad applicarsi anche per l’anno 2020.

Si tratta delle attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie abilitanti Industry 4.0:

– big data e analisi dei dati; cloud e fog computing;

– cyber security;

– simulazione e sistemi cyber-fisici;

– prototipazione rapida;

– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);

– robotica avanzata e collaborativa;

– interfaccia uomo macchina;

– manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

– internet delle cose e delle macchine;

– integrazione digitale dei processi aziendali

Le attività formative possono interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:

– vendita e marketing;

– informatica e tecniche;

– tecnologie di produzione (per ognuna di queste 3 categorie, nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018 vengono elencati i settori – in totale sono 106 voci – nei quali svolgere la formazione).

Lo svolgimento delle attività di formazione agevolate è soggetto a precise regole:

  1.  deve essere condiviso da contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
  2. L’azienda dovrà rilasciare a ciascun dipendente, (con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del DPR 445/2000), l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente al termine delle attività formative.
  3. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, ovvero i costi di mancata produzione del personale, desunti dal costo orario lordo della busta paga durante le ore di formazione e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposito rendiconto con certificazione finale rilasciata da un revisore dei conti o da una società abilitata alla revisione.

Al credito di imposta si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate (codice tributo “6897”, istituito con la risoluzione 6/E/2019).

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Fonte foto: valnews.it