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Nuovo principio di diritto delle Sezioni unite della Cassazione: l’ex mantiene l’assegno anche se ha un nuovo convivente

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Revirement delle Sezioni unite della Cassazione: l’ex moglie mantiene l’assegno divorzile anche se ha un nuovo convivente. Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione col nuovo principio di diritto contenuto nella sentenza 32198/21, pubblicata il 5 novembre. Il nuovo progetto di vita esclude la componente assistenziale del contributo ma non la voce compensativa, ragguagliata a durata delle nozze, apporto al ménage e occasioni di lavoro perdute.

Nuovo principio di diritto delle Sezioni unite della Cassazione: l’ex mantiene l’assegno anche se ha un nuovo convivente

Intendiamoci: la stabile relazione di fatto che l’ex coniuge instaura dopo la fine del matrimonio incide sul diritto al riconoscimento del contributo, sulla relativa revisione oltre che sulla quantificazione dell’ammontare.

E ciò perché la convivenza, accertata nel corso del giudizio, implica reciproci doveri di assistenza morale e materiale con il nuovo partner. Ma la circostanza non determina di per sé la perdita automatica e integrale del diritto all’assegno a carico dell’onerato. Anzi: l’ex coniuge economicamente debole conserva il diritto al contributo se al momento risulta privo di mezzi adeguati o non può procurarseli per motivi oggettivi. Il principio di autoresponsabilità esclude che l’ex possa continuare a pretendere la componente assistenziale dell’assegno, ma può ottenere la voce “compensativa” del trattamento: a patto che dimostri il contributo offerto alla comunione familiare.

E dunque dell’apporto alla formazione del patrimonio familiare e a quello personale dell’ex coniuge, oltre all’eventuale rinuncia concordata in costanza del vincolo a occasioni lavorative e di crescita professionale. Nella sentenza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i giudici spiegano come l’assegno può essere anche temporaneo su accordo fra le parti. L’importo, poi, non risulta ancorato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificato in base al contributo offerto al ménage oltre che alla durata delle nozze.