Per la Cassazione sono quattro i requisiti della fattispecie: vessazioni sistematiche e prolungate, danno alla salute, nesso eziologico fra condotte datoriali e pregiudizio e elemento soggettivo che lega i comportamenti lesivi
Il mobbing a carico del dipendente scatta anche se la condotta posta in essere dal datore, un suo preposto o perfino dai colleghi, sia costituita da una serie di atti di per sé leciti. E ciò perché ciò che conta è le azioni che siano unificate dal disegno persecutorio. Sono quattro, in particolare, i presupposti che devono sussistere affinché si configuri la fattispecie: le vessazioni sistematiche e prolungate a carico del lavoratore; il danno alla salute riportato dall’interessato; il nesso eziologico fra le condotte datoriali e il pregiudizio patito; l’elemento soggettivo rappresentato dall’intento persecutorio che unifica tutti i comportamenti.
È quanto emerge dall’ordinanza 38123/21, pubblicata il 2 dicembre dalla sezione lavoro della Cassazione, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione da anni impegnata nella tutela delle vittime del mobbing, assume una rilevanza proprio in tale ambito e costituisce un ulteriore significativo precedente in materia. Sono bocciati sia il ricorso del Comune sia quello della dipendente: l’uno contestava la condanna, l’altra pretendeva un risarcimento maggiore. Diventa definitiva la pronuncia che dispone a carico dell’ente locale il pagamento di un risarcimento di oltre 62 mila euro in favore della dipendente, dei quali oltre 10 mila a titolo di danno non patrimoniale.
E ciò perché la funzionaria è progressivamente messa ai margini dell’ufficio, pur conservandone la titolarità: oltre a essere isolata, viene pure demansionata con il mancato riconoscimento della posizione organizzativa rivestita. Il tutto perché, a quanto pare, il sindaco vuole vendicarsi contro la sorella della lavoratrice che ha rifiutato di candidarsi nella lista del primo alle elezioni amministrative. Come che sia, la dipendente è trasferita in una stanza al piano terra, destinata alle relazioni con il pubblico e inadeguata alle funzioni, tra fascicoli stipati per terra. Il tutto con la scusa di dover trovare uno spazio per gli assessori uno spazio, mentre poi la stanza è assegnata a una collega.
Scatta poi lo svuotamento delle mansioni: alla funzionaria sono taciute tutte le informazioni. Insomma, anche considerando legittima ciascuna delle condotte, risulta provato l’illecito compiuto in danno della dipendente con l’intento persecutorio: sussiste il nesso eziologico fra i comportamenti e il danno all’integrità psicofisica e alla dignità della lavoratrice.