MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO (scad. 13 gennaio 2022)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattrocentoundici posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. (GU n.99 del 14-12-2021)
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse
del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche’
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare
l’art. 26 concernente le qualita’ morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del
personale delle forze di polizia;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante
«Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395» e,
in particolare, gli articoli 24 e 28;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto l’art. 5, del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1999, n. 359,
recante «Aumento dell’organico del personale appartenente alle Forze
di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle
sezioni di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l’art. 3, commi 6 e
7;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, recante
norme per l’espletamento dei concorsi per l’accesso alla qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6,
circa le qualita’ morali e di condotta che devono possedere i
candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di Polizia
penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale europeo, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino – Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino –
Alto Adige recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di
posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo,
nonche’ di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo,
nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell’ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 3, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in
particolare, l’art. 8 concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, recante
norme per l’individuazione dei limiti di eta’ per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive
modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture degli
organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale
per la giustizia minorile, nonche’ istituzione dei ruoli direttivi
ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell’art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2
e 3 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”» e, in particolare,
l’art. 30, comma 1, lettera u), che prevede le prove di efficienza
fisica per i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del
personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 7,
comma 8, del decreto legislativo n. 146/2000 e art. 86, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificati dal
decreto legislativo n. 172/2019, sono state definite le modalita’ per
lo svolgimento delle prove per l’accertamento dell’efficienza fisica;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l’art. 259 rubricato «Misure per la
funzionalita’ delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione 6 luglio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 179 del 17 luglio
2020, adottato ai sensi dell’art. 259, comma 5, del predetto
decreto-legge n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee
a garantire la tutela della salute dei candidati per lo svolgimento
delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di
diffusione del contagio da COVID-19;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» e, in
particolare, gli articoli 12 e 24 che apportano modificazioni alla
predetta legge n. 241/1990 in materia di autocertificazione e al
predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identita’
digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche» ed in particolare l’art. 6, comma 2,
lettera a) che individua le funzioni della direzione generale del
personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi
alle procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione
penitenziaria;
Attesa la necessita’ di bandire un concorso pubblico, per esami,
per il conferimento di complessivi quattrocentoundici posti
disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del
Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E’ indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
di quattrocentoundici allievi vice ispettori (trecentosettantotto
uomini; trentatre’ donne) del ruolo degli ispettori del Corpo di
polizia penitenziaria, aperto ai cittadini italiani in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 3.
2. Un sesto dei posti disponibili del concorso, pari a
sessantanove posti (sessantatre’ uomini; sei donne), e’ riservato al
personale appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria
con almeno tre anni di anzianita’ di effettivo servizio alla data del
presente bando, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del
limite di eta’.
3. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta’ di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche’ le connesse
attivita’ di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti – in aumento o in decremento –
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili,
nonche’ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2022-2023.
Di quanto sopra si provvedera’ a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» – nonche’ sul sito istituzionale
del Ministero della giustizia www.giustizia.it
Fonte: Gazzetta Ufficiale