Tempi duri per i ‘furbetti’ delle assicurazioni. Non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato nel sinistro stradale. E ciò perché non ha consentito al perito dell’assicurazione di ispezionare il veicolo dopo lo scontro, mentre alle parti si impone un contegno ispirato a correttezza e buona fede nella fase stragiudiziale; il danneggiato che si sottrae, invece, impedisce alla compagnia di formulare la congrua offerta di ristoro prevista dal codice delle assicurazioni private.
Chi ostacola l’ispezione del veicolo preclude alla compagnia di formulare una congrua offerta
È quanto emerge dall’ordinanza 1756/22, pubblicata il 20 gennaio sesta sezione civile della Cassazione. Diventa definitivo il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti del responsabile civile e dell’assicurazione. Il tribunale, come giudice d’appello grado, rileva tuttavia l’improponibilità dell’azione su di un presupposto diverso da quello indicato dal giudice di pace (un mero vizio nella citazione). Nella ordinanza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nel caso in concreto gli ermellini spiegano come non c’è dubbio che trova ingresso l’eccezione formulata dall’assicurazione fin dal primo grado: il danneggiato non mette la sua auto a disposizione del perito. E tanto basta a chiudere la controversia perché l’articolo 145 Cda ha un chiaro intento deflattivo: punta a propiziare una «conciliazione precontenziosa» e a razionalizzare la mole dei processi in tema di sinistri stradali, che è inflazionata «da liti bagatellari».
Il tutto non tanto e non solo perché la richiesta di danni al giudice può essere presentata unicamente dopo sessanta o novanta giorni dalla raccomandata all’assicurazione. Ma soprattutto perché la norma ex articolo 148 Cda prevede una «partecipazione attiva» alla procedura di risarcimento in caso di incidente con danni soltanto ai veicoli. Va da sé, però, che la compagnia deve essere messa in condizione di accertare le responsabilità, stimare il danno e avanzare l’offerta.
E il danneggiato che rifiuta di far periziare l’auto impedisce di ricostruire la dinamica del sinistro. Inutile, infine, dedurre che l’assicurato contesti la sua responsabilità, il che escluderebbe che la compagnia voglia arrivare a una transazione: la circostanza è irrilevante laddove viene in gioco l’osservanza dei precetti ex articoli 1175 e 1375 Cc nel rapporto diretto fra danneggiato e assicuratore Rca del danneggiante.