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Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana. Ecco come l’Italia si difenderà dalle malattie animali trasmissibili

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Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). (22G00017) (GU Serie Generale n.40 del 17-02-2022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/2022

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita’ animale («normativa in materia di sanita’ animale»);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 della
Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di
controllo della peste suina africana;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare
disposizioni indifferibili finalizzate alla eradicazione della peste
suina africana nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione
nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia
della sanita’ animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e
dell’Unione europea, nonche’ al fine di salvaguardare le
esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell’11 febbraio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con i Ministri della transizione ecologica,
dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali e le
autonomie;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della
peste suina africana – PSA

1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina
africana (PSA) sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale
di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione
della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie
cinghiale (Sus scrofa), che include la ricognizione della consistenza
della specie all’interno del territorio di competenza suddivisa per
provincia, l’indicazione dei metodi ecologici, delle aree di
intervento diretto, delle modalita’, dei tempi e degli obiettivi
annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento
della peste suina africana.
2. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformita’
alle disposizioni:
a) del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle
peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno
2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 12 del
regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014;
b) del «Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in
popolazioni di suini selvatici» del 21 aprile 2021.
3. Ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in
conformita’ al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla «Gestione
del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la
redazione di un piano di gestione» redatto dai Ministeri della
salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della
transizione ecologica.
4. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati previo parere
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina da
rendere entro venti giorni dalla richiesta della regione o della
provincia autonoma competente per territorio. Tenuto conto dei gravi
rischi di diffusione della peste suina africana e dell’esigenza di
adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale
finalizzati a ridurre i rischi sanitari e il relativo impatto
economico che l’epidemia puo’ arrecare all’intero settore suinicolo
italiano, i Piani regionali di cui al comma 1, fermo restando il
rispetto della normativa dell’Unione in materia di valutazione
ambientale, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e
a valutazione di incidenza ambientale.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano
i piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei coadiutori e dei
soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All’interno
delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale d’istituto
e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto
svolgimento delle operazioni di prelievo e’ esercitata dal Comando
delle Unita’ forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei
Carabinieri nonche’ dall’Azienda sanitaria locale (ASL) competente
per territorio.
6. Gli animali abbattuti nell’ambito delle azioni previste dal
presente decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti
alle attivita’ di ispezione e controllo igienico sanitario da parte
del Servizio veterinario della ASL competente per territorio. I dati
raccolti nell’ambito delle attivita’ ispettive, nonche’ quelli
derivanti dalle attivita’ di analisi effettuate dagli Istituti
zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), ivi inclusi quelli sulla
Trichinella spp, confluiscono nel Sistema informativo veterinario
(VETINFO) del Ministero della salute.
7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della
transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per
gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e
modalita’ di allevamento. Le recinzioni necessarie ad assicurare il
confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti
norme di biosicurezza sono realizzate anche in deroga alle
disposizioni dei regolamenti edilizi.

Fonte

FOTO DI REPERTORIO