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Acquisto auto usate, il venditore è responsabile se il contachilometri è manomesso: nuovo orientamento della cassazione penale

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RcAuto: lo scandalo delle “perizie delivery”

Cassazione penale orientamento nuovo: venditore dell’auto usata è responsabile se il contachilometri è manomesso. Respinto il ricorso della società: non è un vizio immediatamente percepibile dal compratore

Il venditore dell’auto usata è responsabile quando il contachilometri è manomesso perché è un vizio che può essere riscontrato solo da un esperto e non percepibile immediatamente dal compratore. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 12606 del 20 aprile 2022, ha respinto il ricorso della società che aveva alienato l’automobile nonostante la manomissione.

Per i Supremi giudizi correttamente la Corte d’Appello di Lecce non ha escluso l’operatività della garanzia ex art. 1491 c.c., poiché tale eventualità può verificarsi solo quando l’acquirente sia posto nella condizione (e, quindi, abbia l’immediata possibilità, in virtù di una mera ricognizione superficiale del bene compravenduto, o per esserne reso edotto dalla parte venditrice) di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità dei vizi o difetti, condizione questa che non si era configurata nel caso in questione al momento della compravendita, ma che si era venuta a realizzare soltanto successivamente a seguito di appositi approfondimenti tecnici effettuati dall’ultima acquirente.

Infatti, ha ricordato la seconda sezione civile, il discrimen è rappresentato proprio dalla necessità o meno dell’utilizzazione dell’esperto per l’esclusione della garanzia, ai sensi dell’art. 1491 c.c. Ciò risponde al principio generale per cui ai fini dell’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l’art. 1491 c.c. non richiede il requisito dell’apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio.

Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “ Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell’art. 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all’opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell’uomo medio.”