Di seguito, la nota de Lo sportello dei diritti:
Il fatto non sussiste perché il luogo non era un punto di abituale incontro o di socializzazione dove i bambini si trattengono per lungo termine
Non è reato masturbarsi in pubblico se la presenza del minore è occasionale. Così la terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza 17188/22 di oggi, ha ritenuto che il fatto non sussiste perché il luogo non era un punto di abituale incontro o di socializzazione dove i bambini si trattengono per lungo termine. La Corte d’appello aveva condannato un imputato a quattro mesi di reclusione per atti osceni in luogo pubblico: nella specie, si stava masturbato all’interno della propria autovettura, parcheggiata sulla pubblica via, dopo avere richiamato l’attenzione di una minore. Il ricorrente, in sede di legittimità, ha dichiarato che la macchina era parcheggiata in una strada non abitualmente frequentata da minori, scarsamente illuminata e percorsa prevalentemente da auto.
Secondo la difesa, le modalità dell’azione non avevano turbato la minore che stava passando da quella parte visto che il danno e il pericolo sono stati limitati, ossia a una sola minore e per poco tempo. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “l’atto della masturbazione o di mostrare i genitali deve ritenersi a contenuto evidentemente sessuale in un luogo abitualmente frequentato da minori o nelle immediate vicinanze dello stesso. Al riguardo, si legge nel documento che “ai fini della sussistenza del reato di atti osceni cui al secondo comma dell’art. 527 Cp, per luogo abitualmente frequentato da minori non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico”.
Nella specie, la scuola più vicina si trovava a 500 metri dal luogo dei fatti e, dunque, questa distanza non integrava l’elemento oggettivo del reato: per la sua configurabilità il luogo doveva essere un punto di abituale incontro o di socializzazione, dove i bambini si trattenevano per un termine non breve. Pertanto, la sentenza è stata annullata senza rinvio perché la presenza occasionale della minore nel luogo dei fatti non configura il reato.”