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Orientamento nuovo della Cassazione penale: non commette reato il conducente che rifiuta di fare l’alcoltest in ospedale se non è rimasto ferito nel sinistro

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La richiesta di accertamento presso la struttura sanitaria è circoscritta al caso di soggetti coinvolti in incidenti stradali e bisognosi di cure mediche

Non commette reato il conducente che rifiuta di fare l’alcoltest in ospedale perché non è rimasto ferito nel sinistro visto che la richiesta di accertamento presso la struttura sanitaria è circoscritta al caso di soggetti coinvolti in incidenti stradali e bisognosi di cure mediche.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione. L’automobilista è ricorso in sede di legittimità dopo la sentenza della Corte di Appello di Bari, affermando che il rifiuto da parte del conducente di un autoveicolo di recarsi nel più vicino ospedale per effettuare il test alcolimetrico non integra la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 7, Cds, non ricorrendo nessuna delle ipotesi di rifiuto considerate specificamente dai commi 3, 4 e 5 della disposizione. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “L’art. 186, comma 5, Cds prevede la possibilità di procedere all’accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie indicate esclusivamente per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche.

Insomma, la possibilità di procedere, su richiesta della Polizia stradale, all’accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario è subordinata dalla legge all’esistenza dei due presupposti ben precisi, essendo rigorosamente circoscritta al caso di soggetti coinvolti in incidenti stradali e bisognosi di cure mediche.

Nel caso esaminato, la richiesta di recarsi in ospedale non era stata determinata da esigenze di carattere diagnostico-terapeutico, ma solo per un’indagine probatoria, in quanto gli agenti erano sprovvisti dell’etilometro, perciò impossibilitati a sottoporlo all’accertamento. Dunque, in questo caso, mancando uno dei presupposti ordinati dalla norma, la richiesta rivolta dagli agenti al conducente era illegittima e il rifiuto dell’automobilista di ottemperarvi penalmente irrilevante.”. Pertanto, Piazza Cavour ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Bari senza rinvio perché il fatto non sussiste.