Come viene riportato da Circuito Lavoro, Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha deciso, a proposito di un ricorso di un aspirante finanziere, che i tatuaggi non visibili non possono essere causa di esclusione automatica da un concorso di ammissione. La sentenza del Tar si è pronunciata in merito ad un giovane che era stato ritenuto non idoneo in sede di accertamenti psico-fisici, proprio a causa della presenza di due tatuaggi in una zona del corpo coperta da uniforme.
L’interpretazione del bando
Il Tar ha ritenuto l’interpretazione del bando sull’esclusione dei candidati con tatuaggi o alterazioni fisiche permanenti nella zona sovra malleolare come contraria al tenore del quadro normativo di riferimento. In questo senso, l’interpretazione si pone “in contrasto con il chiaro dettato della normativa primaria, la quale si limita ad imporre un aspetto esteriore del militare decoroso tale consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti”. L’ultima parte del bando, quindi “deve essere interpretata come esemplificativa dei criteri stabiliti dalla legge e non invece introduttiva di nuovi criteri restrittivi non previsti dal legislatore, idonei ad escludere soggetti con tatuaggi o altre alterazioni permanenti volontarie dell’espetto fisico, siti in zone del corpo non visibili indossando le uniformi di ordinanza”.
La sentenza del Tar
I giudici, quindi hanno confermato l’obbligo per l’amministrazione di favorire il massimo accesso senza introdurre discriminazioni e limitazioni che non hanno riscontro in causa specifiche di esclusione previste espressamente che “comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa, ragion per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego devono essere interpretate restrittivamente”.