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La Cassazione. I controllori dei bus non possono multare per sosta sulle strisce blu

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La Cassazione. I controllori dei bus non possono multare per sosta sulle strisce blu

Accolto il ricorso dell’automobilista sorpreso senza aver pagato il parcheggio

Ora la Cassazione, cambia rotta rispetto al passato. I controllori dei bus non possono multare gli automobilisti che sostano nelle strisce blu senza il pagamento. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con un’ordinanza ha accolto il ricorso di un avvocato che aveva impugnato il verbale fatto e sottoscritto da un controllore del bus. Da subito l’automobilista aveva lamentato che a multarlo non era stato un ausiliario del traffico bensì un controllore. La sua tesi non ha fatto breccia presso i giudici di merito che hanno confermato la validità della multa.

Gli Ermellini hanno infatti chiarito che mentre i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi hanno poteri di accertamento e contestazione soltanto per le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, per i soggetti di cui al comma 133 le funzioni di prevenzione e accertamento devono intendersi limitate alla sosta nelle aree oggetto di concessione alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed inoltre alle ipotesi di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, attribuite al personale ispettivo di dette aziende.

Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “E’ sbagliata la tesi del tribunale secondo cui tali poteri sarebbero estesi all’intero territorio comunale, non potendo prevalere sul dato normativo neppure le circolari del Ministero dell’Interno, richiamate nel controricorso, espressesi in senso contrario, né avendo rilievo il disposto dell’art. 12 bis CDS, introdotto con L. 120/2020, discutendosi di violazione consumata nel regime dell’art. 17, commi 132 e 133, cit. Insomma, la natura derogatoria delle norme in oggetto rispetto alla regola generale secondo cui la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale compete ai soggetti di cui all’articolo 12, comma terzo, Cds, non consente di ampliare in via interpretativa il novero delle funzioni attribuite a soggetti privati”.

Ora gli atti torneranno al Tribunale di Milano che dovrà scrivere la parola fine sulla vicenda annullando la multa redatto da un ispettore non autorizzato.