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Cassazione: chiama “Lesbica” la collega, dipendente licenziato dall’azienda

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Violenza sessuale in rete: ora è perseguibile

Fare apprezzamenti in ufficio sulle scelte sessuali dei colleghi è causa legittima di licenziamento. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza 7029/23 pubblicata in data 09/03/2023, ha confermato la massima sanzione disciplinare a carico di un impiegato che aveva detto lesbica a una collega.

La sentenza della Cassazione

Negato il risarcimento al dipendente. L’uomo è stato punito per aver pronunziato frasi sconvenenti ed offensive ad alta voce, alla presenza di diversi utenti, nei confronti di una collega; tale addebito traeva origine dall’esposto presentato da quest’ultima alla società, esposto nel quale era riferito che l’uomo, avendo appreso che la collega in questione aveva partorito due gemelli, aveva iniziato a farle domande, dicendole in forma dialettale “Ma perché sei uscita incinta pure tu?” e ulteriormente incalzandola “Ma perché non sei lesbica tu?” e, quindi, con fare irrisorio, “E come sei uscita incinta?” ed altre frasi; l’episodio era avvenuto alla fermata di un autobus, dove la collega era in attesa di prendere servizio come autista, alla presenza di altre persone.

Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Costituisce innegabile portato della evoluzione della società negli ultimi decenni la acquisizione della consapevolezza del rispetto che merita qualunque scelta di orientamento sessuale e del fatto che esso attiene ad una sfera intima e assolutamente riservata della persona; l’intrusione in tale sfera, effettuata peraltro con modalità di scherno e senza curarsi della presenza di terze persone, non può pertanto essere considerata secondo il “modesto” standard della violazione di regole formali di buona educazione utilizzato dal giudice del reclamo/ma deve essere valutata tenendo conto della centralità che nel disegno della Carta costituzionale assumono i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2), il riconoscimento della pari dignità sociale, “senza distinzione di sesso”, il pieno sviluppo della persona umana (art. 3), il lavoro come ambito di esplicazione della personalità dell’individuo ( art. 4), oggetto di particolare tutela “in tutte le sue forme ed applicazioni”.

Tale generale impianto di tutela ha trovato puntuale specificazione nell’ordinamento attraverso la previsione di discipline antidiscrimnatorie in vario modo intese ad impedire o a reprimere forme di discriminazione legate al sesso; tra queste assume particolare rilievo il d. lgs. n. 198/2006, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) il cui articolo 26, primo comma statuisce che “Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

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” Tale previsione risulta specialmente rilevante nel caso in esame in quanto significativa della volontà del legislatore ordinario di garantire una protezione specifica e differenziata — attraverso il meccanismo dell’assimilazione alla fattispecie della discriminazione – , alla posizione di chi si trovi a subire nell’ambito del rapporto di lavoro comportamenti indesiderati per ragioni connesse al sesso”.

Per finire, l’uomo che è stato accusato deve anche provvedere al pagamento delle spese processuali.

Foto di repertorio