E’ nulla la cartella di pagamento di Equitalia Sud Italia se il messo che non trova il contribuente nel luogo di residenza si limita all’affissione in Comune. È necessario la ricerca del cittadino soprattutto se si è trasferito all’interno del territorio della stessa città.
La decisione della Cassazione
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza 7994/2023 pubblicata in data 20/03/2023, ha accolto il ricorso del contribuente.
Per gli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “La notificazione ai sensi dell’art. 60, lett. e), è valida soltanto se non sia effettivamente possibile reperire l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale.
Malgrado le ricerche del messo notificatore, sempre che queste, secondo giudizio insindacabile in sede di legittimità, siano state sufficienti l’unica parte redatta e sottoscritta dall’ufficiale postale è quella relativa alla cartolina dalla quale risulta la mancata consegna per irreperibilità non meglio precisata nulla riferisce l’Ufficiale Postale in ordine alle motivazioni dell’irreperibilità né delle cause per le quali non sia stata eseguita la consegna sul perché il destinatario o altro possibile consegnatario non è stato rinvenuto in detto indirizzo senza alcuna attività ai sensi dell’art. 140 cpc risulta effettuata dall’Ufficiale notificatore”.
Foto di repertorio