Di seguito, la nota dell’associazione Codici:
I consumatori che pagano la tariffa di fognatura al Gestore del Servizio Idrico Integrato non devono versare il contributo consortile per i servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche. Un principio semplice, ribadito da diverse sentenze delle Corti Tributarie di primo e di secondo grado in merito a casi seguiti da Codici. Eppure, ancora oggi gli Sportelli dell’associazione ricevono segnalazioni da parte di contribuenti che chiedono chiarimenti ed assistenza. Per questo motivo è stata avviata un’azione di verifica e di tutela per i consumatori.
“È una vicenda che si protrae da anni – afferma Marco Malandrucco, avvocato di Codici – ed è un problema da non sottovalutare, perché si parla di importi considerevoli. A volte, infatti, le segnalazioni riguardano diverse annualità e, quindi, migliaia di euro. La novità importante è che siamo riusciti ad ottenere sentenze favorevoli per i consumatori. I Giudici Tributari hanno riconosciuto la non debenza del contributo consortile da parte di chi è già tenuto a pagare la tariffa di pubblica fognatura al Gestore del Servizio Idrico Integrato, in relazione a quel determinato immobile. Raccolta, collettamento e allontanamento delle acque meteoriche costituiscono l’attività tipica ed istituzionale dei Consorzi di Bonifica ed è compresa nella tariffa di pubblica fognatura. Una soluzione diversa, quindi, porterebbe a pagare lo stesso servizio due volte”.
“La questione può risultare complessa – osserva Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e per questo il nostro consiglio è di verificare prima di procedere al pagamento, senza dare nulla per scontato. Come detto, non sono pochi i casi in cui il consumatore ha scoperto di aver pagato ingiustamente due volte per lo stesso servizio”.
L’associazione Codici ha attivato i propri Sportelli per fornire assistenza ai consumatori sulla questione dei contributi consortili. È possibile richiedere chiarimenti sul pagamento della tariffa e sulle cartelle esattoriali, telefonando al numero 065571996 oppure scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org, al fine di valutare la possibilità di richiederne l’annullamento.
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