Più tutele per chi subisce il furto dell’auto parcheggiata all’aeroporto: il gestore risarcisce il furto. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ ordinanza 18277/23 pubblicata in data 27 giugno, ha accolto il ricorso della società proprietaria del veicolo.
La sentenza della Cassazione
In primo luogo il Collegio di legittimità ha chiarito che nell’oggetto del contratto di parcheggio è ricompresa l’obbligazione di custodia del mezzo. Infatti, un’eventuale deroga al principio generale del parcheggio custodito necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti, elementi che non possono risolversi nella mera apposizione di cartelli o clausole predisposte unilateralmente sul biglietto ritirato all’entrata o contenute nel regolamento affisso all’interno dell’area di parcheggio.
Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Difatti, un’eventuale predisposizione di una clausola di esonero di responsabilità in capo al gestore del parcheggio avrebbe dovuto essere indicata all’utente in maniera chiara ed univoca prima della conclusione del contratto, quando l’utente aveva ancora la possibilità di scegliere se accettare o meno l’offerta, da approvarsi specificatamente per iscritto stante il carattere vessatorio.
Al contrario, simili segnalazioni attengono tutte a un momento successivo alla conclusione del contratto stesso, conclusione da collocare nel momento in cui l’utente si presenta innanzi alla sbarra di accesso e inidonee, pertanto, a incidere sul contenuto di un contratto già concluso.”
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