Un nuovo orientamento che rende finalmente giustizia alle vittime degli incidenti stradali arriva dalla Corte di cassazione che con la sentenza 29308/2023 pubblicata il 23 ottobre 2023 dalla Terza Sezione Civile.
Gli ermellini hanno chiarito che alla vittima dell’incidente stradale non si può ridurre il rimborso delle spese mediche soltanto perché il danneggiato ha scelto di rivolgersi a una struttura privata e non al servizio sanitario nazionale: risulta priva di base giuridica, infatti, la tesi che prevede di applicare l’articolo 1227, secondo comma, Cc decurtando il risarcimento in quanto si tratterebbe di danni che il creditore danneggiato avrebbe potuto evitare utilizzando l’ordinaria diligenza.
È accolto uno dei motivi di ricorso proposti dal giovane danneggiato nel sinistro stradale occorsogli quando, ancora minorenne, era alla guida di un motorino di proprietà altrui e fu travolto da un veicolo condotto da uno dei soci della snc, intestato alla società.
La vittima del sinistro riporta gravi lesioni agli arti inferiori e non si accontenta dei 133mila euro messi a disposizione dall’assicurazione: in sede di merito ottiene l’ulteriore importo di 49 mila euro, riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale.
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Ora trova ingresso la censura contro la statuizione che conferma la liquidazione delle spese mediche in poco più di 10mila euro, vale a dire il minor esborso che il danneggiato avrebbe sostenuto se si fosse affidato al servizio sanitario nazionale per le prestazioni terapeutiche e la riabilitazione di cui ha avuto bisogno dopo il sinistro.
E ciò sul rilievo che è stata una sua scelta personale affidarsi a strutture private piuttosto che al Ssn. Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “L’obbligo di rivolgersi a una struttura pubblica invece che privata risulta privo di una base logica oltre che normativa rispetto all’applicazione dell’articolo 1227, secondo comma, Cc, che è stata esclusa perfino nell’ipotesi di spese mediche sostenute all’estero.
E dunque deve essere annullata la sentenza di merito che istituisce una sorta di automatismo nella richiesta di rimborso delle spese mediche tra la scelta di rivolgersi a un ospedale o una clinica privata e il mancato risarcimento del danno che il creditore/danneggiato avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza, secondo una disposizione che si inquadra nel generale dovere di correttezza”.
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