Prevenzione allo Stadio : la Polizia di Stato “colpisce” con i DASPO
Il regolare svolgimento delle manifestazione sportive rappresenta l’obiettivo primario della Polizia di Stato, nell’ottica della diffusione della cultura di partecipazione ad eventi sportivi secondo i principi del “rispetto dell’avversario” e della “non –violenza”: daspati tifosi facinorosi
Il regolare svolgimento delle manifestazione sportive rappresenta l’obiettivo primario della Polizia di Stato, nell’ottica della diffusione della cultura di partecipazione ad eventi sportivi secondo i principi del “rispetto dell’avversario” e della “non –violenza” .
Talvolta queste condizioni vengono a mancare, come è accaduto nel post – partita Frosinone – Bari del 13 settembre 2014, quando il Questore di Frosinone, su proposta della locale Digos, ha emesso ben 52 DASPO nei confronti di altrettanti tifosi baresi, applicando in quell’occasione, per la prima volta, la normativa sul c.d. “Daspo di gruppo”.
Tali provvedimenti furono annullati dal Tar di Latina nel 2015, secondo il quale i provvedimenti risultavano “mancanti delle contestazioni specificatamente riferibili a ciascun singolo destinatario della misura ma si limitano a riscostruire genericamente i fatti accaduti”.
In particolare, i destinatari del DASPO, in trasferta a bordo di un pullman, subito dopo aver fatto ingresso in autostrada, costringevano l’autista a bloccare la marcia alla fine della corsia di accelerazione. Successivamente, scendevano tutti a terra bloccando la circolazione stradale e creando un concreto pericolo per la propria incolumità e per quella degli automobilisti in transito.
Successivamente a questa sentenza, la Questura di Frosinone, recependo le indicazioni fornite dal giudice amministrativo, ha emesso e notificato, nel 2016, nuovi provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive ai medesimi tifosi baresi, i quali ricorrono nuovamente al TAR.
Sul tema , è utile ricordare che – in materia di daspo di gruppo – secondo la giurisprudenza, ai fini del provvedimento inibitorio delle manifestazioni sportive, l’art. 6 della Legge n. 401/1989 non richiede che venga accertato uno specifico atto di violenza da parte di ciascun soggetto appartenente al gruppo, in quanto i comportamenti sanzionati sono possibili proprio in quanto collettivi e, come tali, risultano minacciosi per l’ordine pubblico.
L’epilogo dell’iter amministrativo si è avuto soltanto qualche giorno fa, il 1° marzo scorso, quando il Tar di Latina respinge l’ennesimo ricorso dei tifosi baresi, coerentemente con il “sistema normativo che consente di irrogare la sanzione amministrativa a prescindere anche dall’inizio del procedimento penale (il Daspo è infatti misura a carattere preventivo), rilevando, piuttosto, la consapevole partecipazione dei singoli al comportamento del gruppo”.
Sono stati invece cinque i Daspo irrogati nei confronti di altrettanti tifosi del Benevento, dopo la gara, disputatasi al Matusa il 24 dicembre dello scorso anno, quando, al termine dell’incontro, vi furono alcuni momenti di tensione all’esterno dell’impianto sportivo, nel corso dei quali un rimase ferito un operatore di Polizia.
Inoltre, la scorsa domenica, al fischio finale della gara Cassino Calcio 1924 – Vis Artena, valevole per il Campionato di Eccellenza, è stato denunciato dalla Polizia di Stato un 56enne cassinate, supporter locale, già sottoposto a DASPO, proprio per il mancato rispetto del divieto in parola.