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Uomo cambia sesso e va in pensione alla stessa età delle donne: arrivato l’ok della Corte UE

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Uomo cambia sesso? Corte Ue,  in pensione a 60 anni come per le donne. Il Regno Unito aveva detto no. Una direttiva dell’Unione vieta le discriminazioni fondate sul sesso relativamente alle prestazioni statali, incluse le pensioni di vecchiaia e di fine lavoro.

Nel 2008, quando ha compiuto 60 anni quando ormai aveva cambiato sesso nel 1995, ha presentato domanda per una pensione statale di vecchiaia,ma  ha visto respinta la sua domanda. La causa è finita davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea: secondo l’ Avvocato Generale Michal Bobek le condizioni poste dal Regno Unito sono illegittime poichè in contrasto con la direttiva dell’Unione sulla parità di trattamento tra donne e uomini.  Dunque, MB è nata nel 1948, è stata registrata alla nascita come persona di sesso maschile e nel 1974 ha contratto matrimonio. Nel 1991 ha iniziato a vivere come una donna e nel 1995 si è sottoposta a un intervento chirurgico di mutamento di sesso. Ciò nonostante, MB non ha richiesto un certificato completo per il riconoscimento dell’identità sessuale ai sensi della normativa britannica poiché, all’epoca, un richiedente tale certificato che fosse coniugato era tenuto a far annullare il proprio matrimonio dal momento che il vincolo matrimoniale tra persone dello stesso sesso non era ammesso nel diritto del Regno Unito. MB e sua moglie non volevano che il loro matrimonio fosse annullato.

Nel 2008 MB ha compiuto 60 anni, età pensionabile per le donne nate prima del 6 aprile 1950. La stessa ha presentato domanda per una pensione statale di vecchiaia. La sua domanda è stata respinta in quanto, non essendo in possesso di un certificato completo di riconoscimento dell’identità sessuale, la richiedente non poteva essere trattata come una donna al fine di determinare la sua età pensionabile. MB ha impugnato tale decisione dinanzi ai giudici nazionali: sostiene che la condizione di non essere coniugati costituisce una discriminazione contraria al diritto dell’Unione. Una direttiva dell’Unione vieta le discriminazioni fondate sul sesso relativamente alle prestazioni statali, incluse le pensioni di vecchiaia e di fine lavoro. La direttiva prevede una deroga a tale divieto, permettendo agli Stati membri di escludere dal suo ambito di applicazione la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro. Il Regno Unito ha esercitato tale facoltà: l’età pensionabile per una donna nata prima del 6 aprile 1950 è di 60 anni e per un uomo nato prima del 6 dicembre 1953 di 65.Tuttavia, all’epoca in cui MB ha portato il suo caso dinanzi ai giudici nazionali, il sesso acquisito di una persona transgender non era riconosciuto al fine di determinare l’età per beneficiare della pensione statale, se la suddetta persona era e rimaneva parte di un precedente matrimonio.

La Supreme Court del Regno Unito chiede alla Corte di Giustizia se tale posizione sia compatibile con la direttiva. Nelle conclusioni odierne, l’Avvocato Generale Michal Bobek ritiene che la condizione, applicabile solo alle persone transgender, di non essere coniugati per poter accedere a una pensione statale sia contraria alla direttiva. A suo avviso, si tratta di una discriminazione diretta fondata sul sesso che non è oggettivamente giustificata. Nel giungere a tale conclusione, l’avvocato generale procede alla valutazione se le circostanze del caso di specie facciano sorgere una discriminazione diretta fondata sul sesso. La discriminazione diretta è caratterizzata dalla disparità di trattamento di un gruppo comparabile di persone a sfavore di un altro gruppo a causa del loro “caratteristica tutelata” (in questo caso il loro sesso). L’avvocato generale si riferisce alla giurisprudenza costante della Corte in cui è confermato che la portata del divieto di discriminazioni fondate sul sesso comprende le discriminazioni fondate sul mutamento di sesso. Inoltre, l’avvocato generale ritiene che il gruppo che funge da termine di comparazione rilevante per stabilire le discriminazioni sessuali nell’ambito del mutamento di sesso dipenda dal contesto della causa. Nella presente causa, l’avvocato generale considera che l’adeguato gruppo che funge da termine di paragone sono le donne cisgender, poiché l’aspetto di cui trattasi è l’accesso alle prestazioni pensionistiche per le persone transgender passate da uomo a donna rispetto alle donne cisgender. Infine, l’avvocato generale conclude che vi è una disparità di trattamento in quanto lo stato coniugale non rileva per le persone cisgender ai fini dell’accesso ad una pensione statale, mentre le persone transgender sposate sono soggette all’obbligo di annullare il loro matrimonio.Secondo l’avvocato generale una simile disparità di trattamento fondata sul sesso non può essere giustificata.

La discriminazione diretta fondata sul sesso è ammessa solo nei casi specifici elencati nella direttiva. La deroga che autorizza gli Stati membri a mantenere diverse età pensionabili per la concessione della pensione di vecchiaia tra uomini e donne non ammette una differenza di trattamento tra le persone transgender e quelle persone la cui identità sessuale non sia il risultato di un mutamento di sesso. Successivamente l’avvocato generale prosegue analizzando le implicazioni più ampie di questo caso. Egli sottolinea che le condizioni per il riconoscimento del mutamento di sesso potrebbero essere la vera problematica della causa in esame, in contrapposizione alle condizioni di accesso a una pensione statale di vecchiaia. L’avvocato generale riconosce che spetta agli Stati membri determinare le condizioni alle quali è concesso il riconoscimento giuridico del mutamento di sesso di una persona. Ciò nonostante, egli non accetta l’argomento secondo cui ciò consentirebbe di escludere l’esistenza di un trattamento illegittimo fondato sul fatto che la condizione di non essere coniugati non costituisce un requisito diretto per l’accesso alla pensione statale di vecchiaia, ma un requisito per il riconoscimento del cambiamento di sesso, le cui condizioni rientrano nella competenza degli Stati membri. Egli spiega che, a suo avviso, un simile approccio renderebbe l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione connesso al divieto di discriminazione fondata sul sesso totalmente dipendente dalle diverse condizioni stabilite a livello nazionale, il che, in definitiva, potrebbe comportare discriminazioni per vie traverse. L’avvocato generale rammenta che gli Stati membri sono tenuti ad esercitare le loro competenze in modo conforme al diritto dell’Unione e, in particolare, alle disposizioni relative al principio di non discriminazione. L’avvocato generale chiarisce che le sue conclusioni, comunque, non implicano che gli Stati membri siano obbligati a riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso.

In realtà, ciò che è richiesto agli Stati membri è di rendere l’accesso alla prestazione di cui trattasi indipendente dalla particolare condizione di non essere coniugati. Gli Stati membri rimangono liberi di ammettere o non ammettere i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Infine, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’avvocato generale ribadisce che tale causa non riguarda il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma piuttosto la combinazione di una serie di condizioni che creano una situazione piuttosto peculiare. Detta situazione sorge, in parte, da una deroga ad uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, in forza del quale è ammessa una discriminazione fondata sul sesso in relazione all’accesso alla pensione statale di vecchiaia, che non solo è eccezionale, ma è destinata anche a scomparire progressivamente attraverso la convergenza nel Regno Unito dell’età pensionabile per gli uomini e le donne.

Di conseguenza, anche la radice del problema è destinata a sparire. Gli Stati membri rimangono liberi di ammettere o non ammettere i matrimoni tra persone dello stesso sesso, precisa l’avvocato generale Michal Bobek. Ciò che è richiesto, però, è rendere l’accesso alla prestazione indipendente dalla particolare condizione di essere o meno sposati.