Il Comune di Frosinone, attraverso la determinazione n. 3077/2017 del 14 dicembre 2017, firmata dal dirigente del settore Pianificazione territoriale, S.U.E. ed ambiente, arch. Elio Noce, ha disposto l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 8 dell’atto transattivo del 21 luglio 2008, a conclusione del procedimento di verifica della legittimità del permesso di costruire n° 10778 dell’ 8 aprile 2009 rilasciato alla società “Forum s.r.l.” e del successivo permesso di costruire n° 12065 del 30 dicembre 2014, rilasciato alla “D.B. Group s.r.l.”, in relazione al centro servizi presente nel quartiere di Selva Piana. Il documento fa riferimento ad alcune obbligazioni della parte privata verso l’amministrazione comunale. Tra queste, l’art. 8 dell’Atto transattivo del 21 luglio 2008 (Valutazione maggior valore delle opere) il quale recita: “La Società “Forum” s.r.l. si obbliga a corrispondere all’Amministrazione Comunale una sanzione amministrativa congruente con la Concessione Edilizia n° 8782 del 2002, da quantificarsi al momento del rilascio del nuovo permesso a costruire in sanatoria”‘. Si menziona, inoltre, il permesso di costruire n° 10778 dell’ 8 aprile 2009, che espressamente richiama la nota con la quale l’allora concessionario, Forum s.r.l., ha assunto l’obbligo di corrispondere all’Amministrazione comunale la sanzione amministrativa prevista dall’art. 8 dell’Atto transattivo del 21 luglio 2008, precisamente nella misura in cui sarà determinata dalla competente Agenzia del Territorio, oltre all’articolo 3 della Convenzione stipulata tra il nuovo concessionario D.B. Group s.r.l. (subentrato alla Forum s.r.l.) ed il Comune di Frosinone, il quale prevede, tra gli obblighi assunti dal Concessionario, quello di provvedere al pagamento delle somme previste dall’art. 8 del citato Atto transattivo del 21 luglio 2008, entro trenta giorni dall’avvenuta notifica. La determina richiama, inoltre, il permesso di Costruire n° 12065 del 30 dicembre 2014, il quale ribadisce la necessità della “corresponsione della sanzione amministrativa ancora in corso di definizione (art. 8 atto transattivo)”.
La determina assunta dall’ufficio tecnico comunale stabilisce, dunque, l’irrogazione della sanzione amministrativa, “congruente con la Concessione Edilizia n° 8782 del 2002”, come prevista dall’art. 8 dell’Atto Transattivo del 2008, nella misura del valore venale dell’immobile, riferito all’epoca del permesso di costruire rilasciato nell’anno 2009 e quantificato dall’Agenzia del Territorio in € 17.746.339,50, diminuito del valore della porzione di immobile rimasta nella disponibilità dell’Amministrazione, calcolato con i medesimi criteri e parametri indicati dall’agenzia del Territorio, stimato in complessivi € 2.468.240,00 (ovvero mq 1 .234,12 * €/mq 2.000,00). Pertanto la sanzione amministrativa congruente con la Concessione Edilizia n° 8782 del 2002, da quantificarsi al momento del rilascio del nuovo permesso a costruire in sanatoria, è pari ad € 15.278.099,50 (= € 17.746.339,50 – € 2.468.240,00).