L’iniziativa risarcitoria, proposta tramite l’associazione Codici Lecce, muoveva dalla mancata esecuzione di un contratto “super adsl” da parte della Vodafone Italia, chiesto nel marzo 2015 da un utente salentino e avente ad oggetto una linea telefonica fissa, adsl e la spedizione della “Vodafone Station” presso la Sua dimora in Lecce.
Dopo aver atteso invano per alcuni mesi, l’utente inoltrava numerosi solleciti nei confronti al gestore, tramite il rivenditore autorizzato e il servizio clienti, senza ottenere mai alcun riscontro e, così, senza poter utilizzare il servizio telefonico e la linea adsl.
Come se non bastasse, alcuni mesi dopo la sottoscrizione del contratto, il cliente riceveva alcune fatture di pagamento per servizi mai attivati e, dopo aver ottenuto il relativo storno, veniva contattato da un’agenzia di recupero crediti che gli intimava, con ripetute telefonate dai toni bruschi e minacciosi e, successivamente, anche con missive, il pagamento immediato dell’importo di Euro 446,45 per fantomatiche morosità legate al contratto.
Esasperato dalla paradossale e stressante situazione e non riuscendo a ottenere chiarimenti neanche dal servizio clienti del gestore, l’interessato si rivolgeva a Codici Lecce che, in persona del segretario, avv. Stefano Gallotta, e dell’avv. Giovanni De Donno, dapprima costituiva in mora e, conseguentemente, citava in giudizio la società di telefonia presso il Giudice di Pace di Lecce, chiedendo lo storno di ogni addebito e il risarcimento di Euro 5.000,00 a titolo di indennizzo contrattuale.
Con sentenza n. 104/2018, pubblicata il 12.01.2018 e non passata in giudicato, il Giudice di Pace, dott.ssa Angela De Simone, ha accolto integralmente le richieste avanzate dai legali dell’attore e, dichiarato l’inadempimento contrattuale del gestore, lo ha condannato al pagamento di Euro 5.000,00 oltre interessi e spese legali.
Evidenzia l’Avv. Stefano Gallotta che “spesso i gestori di telefonia pongono in essere comportamenti che, oltre ad essere contrari alla normativa nazionale ed europea, violano quegli stessi principi di qualità e trasparenza, stabiliti dalle Direttive dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai quali gli stessi dichiarano espressamente di ispirarsi. A fronte dell’inerzia delle compagnie telefoniche nei termini convenuti (in questo caso, a far data dal 21° giorno dopo la stipula del contratto), sono previsti indennizzi applicabili a ogni utenza, privata e aziendale, oltre al risarcimento per i disagi patiti dal cliente”.