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Codice della Strada e social network: gli enti accertatori non possono usare video e immagini tratte dai social per multare i cittadini

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Codice della Strada e social network. Gli enti accertatori non possono usare video e immagini tratte dai social per multare i cittadini

Un video che era diventato virale su tutti i social, in particolare Facebook, Instagram e Whatsapp e che era stato condiviso da migliaia di utenti in poche ore, riprendeva un’anziana signora che sarebbe stata “rea” di aver effettuato una manovra apparentemente non proprio consona ai dettami del Codice della Strada e che con estrema nonchalance avrebbe ripreso la marcia rimettendosi sulla strada lo scorso febbraio.

Non solo sorrisi e battute a gogo per la platea del pubblico globale della rete, ma anche una serie di conseguenze per l’anziana automobilista che si era vista immediatamente convocata dalla Polizia Stradale e poi notificato l’avvio della revisione della patente di guida e non ultimo un verbale al Codice della Strada con sospensione della patente di guida e decurtazione di dieci punti. Ma l’arzilla signora, dotata di una brillantezza fuori dal comune per l’età anagrafica, non ha desistito e dopo essersi rivolta allo “Sportello dei Diritti”, dapprima ha proposto ricorso prefettizio, che veniva rigettato pressoché de plano e senza aver preso atto delle numerose doglianze dedotte, e poi opposizione innanzi al Giudice di Pace di Lecce ritenendo assolutamente illegittimo l’accertamento e la successiva ordinanza ingiunzione del Prefetto.

Il magistrato onorario, nella persona dell’avvocato Antonella Santoro, ha accolto in toto le motivazioni dell’automobilista con la sentenza n. 4559/2018 depositata lo scorso 2 novembre, statuendo che non è prevista alcuna disposizione normativa che consenta il rilevamento dell’infrazione «mediante la visione postuma di filmati». Nel caso in questione, infatti, – si legge sempre in sentenza – «gli agenti non indicano alcuna motivazione a sostegno dell’omessa immediata contestazione ma dichiarano che la violazione è emersa a seguito di accertamenti esperiti ed ultimati in data odierna.»

Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, al di là della vicenda che più che destare allarme aveva ingenerato ilarità in rete per l’assenza di alcuna conseguenza negativa per la sicurezza stradale, la decisione in questione mette un freno nei confronti delle forze di Polizia Stradale e dei Prefetti cui è demandato il controllo della legittimità degli atti delle prime, alla possibilità di utilizzare il tam tam dei social per l’accertamento d’infrazioni che devono essere al contrario verificate con i criteri oggettivi statuiti dal Codice della Strada e relativo regolamento. In tal senso, è bene ricordare come evidenziato anche nei ricorsi proposti dall’anziana, che le violazioni al codice della strada debbano essere sempre accertate secondo i crismi dettati dagli articoli 200 e 201 del C.d.S. e relativo art. 383 del Regolamento d’Attuazione che prescrivono le modalità specifiche di contestazione e verbalizzazione delle violazioni alla normativa sistemica che regolamenta la circolazione stradale e che altre modalità non solo lederebbero il sacrosanto principio costituzionale del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Carta, ma porterebbero ad un vero e proprio Far West del diritto in cui i social network e i privati con i propri dispositivi dotati di un’infinità di applicazioni che non assicurano alcuna garanzia di genuinità dei fatti documentati, farebbero il bello e cattivo tempo nella gestione della circolazione stradale, lasciando al caos l’accertamento delle infrazioni che, al contrario, è puntualmente e analiticamente disciplinato dalle norme del Codice della Strada.

Il primo round è, quindi, vinto. Ora la seconda parte di una vicenda che riguarda prima di tutto la tutela della «certezza del diritto», si combatterà innanzi al Tar di Lecce dove il 13 novembre verrà discusso il ricorso al procedimento di revisione della patente avviato sempre a seguito dell’utilizzo del video in questione.