Cronaca

I punti del decreto anti-coronavirus: sospesi matrimoni e funerali, chiusi i musei e i luoghi per praticare sport

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ciociaria bollettino covid oggi 16 gennaio 2021

Con nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo italiano ha varato le misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus. Le misure sono efficaci dall’8 marzo, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

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MISURE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS. I PUNTI PRINCIPALI

Più precisamente sull’intero territorio nazionale:

  • SONO SOSPESI I CONGRESSI, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, IN CUI E’ COINVOLTO PERSONALE SANITARIO o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. TUTTE LE ALTRE ATTIVITA’ CONVEGNISTICHE O CONGRESSUALI SONO RIMANDATE;
  • SONO SOSPESE LE ATTIVITA’ DI PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO, DISCOTECHE E LOCALI assimilati, con applicazione di specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto;
  • SONO SOSPESE LE MANIFESTAZIONI, GLI EVENTI E GLI SPETTACOLI DI QUALSIASI NATURA, IVI INCLUSI QUELLI CINEMATOGRAFICI E TEATRALI, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato
  • E’ SOSPESA L’APERTURA DEI MUSEI E DEGLI ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
  • CONSENTITA L’ATTIVITA’ di RISTORAZIONE E BAR, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • è fortemente raccomandato che il gestore di esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
  • SONO SOSPESI gli EVENTI E LE COMPETIZIONI SPORTIVE di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Sono ammessi eventi sportivi, comprese le sedute di allenamento, se effettuate all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, o all’aperto senza la presenza di pubblico. LO SPORT DI BASE e le attività motorie in genere, svolte ALL’APERTO O ALL’INTERNO DI PALESTRE, PISCINE E CENTRI SPORTIVI di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • FINO AL 15 MARZO SONO SOSPESI I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA (nidi, scuole dell’infanzia, ludoteche, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesti domiciliari), LE ATTIVITA’ DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E NELLE UNIVERSITA’. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie.
  • i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, MODALITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • sono SOSPESI I VIAGGI D’ISTRUZIONE, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le USCITE DIDATTICHE comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • l’ACCESSO DI PARENTI E VISITATORI a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, E’ LIMITATA ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
  • è fatto DIVIETO agli accompagnatori dei pazienti di PERMANERE NELLE SALE DI ATTESE dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
  • la MODALITÀ DI LAVORO AGILE può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti; qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. SONO SOSPESE LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, IVI COMPRESE QUELLE FUNEBRI;
  • DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITA’ dalla propria abitazione o dimora PER I SOGGETTI sottoposti alla misura della QUARANTENA ovvero risultati positivi al virus
  • si raccomanda a tutte le PERSONE ANZIANE O AFFETTE DA PATOLOGIE CRONICHE o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  • SI RACCOMANDA DI LIMITARE OVE POSSIBILE GLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE FISICHE ai casi strettamente necessari
  • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.