L’Amministrazione Comunale di Segni comunica che, a parziale rettifica della precedente ordinanza n. 52 del 22 aprile 2020, la riapertura del mercato rionale in Piazza Risorgimento si svolgerà il martedì e il sabato e non il venerdì come precedentemente comunicato. Di seguito, pubblichiamo integralmente l’Ordinanza in merito emessa dal Sindaco:
L’ordinanza
ORDINANZA Sindacale N. 55 del 24-04-2020 Registro Int. N.34 Oggetto: Provvedimenti finalizzati al contenimento e contrasto del contagio nell’ambito dell’emergenza COVID-19. Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dellart.32 della L. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica. – Modifica all’Ordinanza Sindacale n. 52/2020 di Deroga temporanea per lo svolgimento del mercato alimentare ed ortofrutticolo. IL SINDACO Considerato che l’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità), il 30/01/2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 ha introdotto Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, pubblicato in GU n. 45 del 23 febbraio 2020; Vista l’Ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute sono state individuate le “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19” disponendo prescrizioni da parte delle Autorità sanitaria territorialmente competente; Visto il DPCM 23.02.2020 pubblicato in GU n. 45 del 23/02/2020 recante disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, pubblicato in GU n.47 del 25 Febbraio 2020, il quale ha previsto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”; Visto il DPCM del 01/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 01/03/2020;
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Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari, sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità; Visto il DPCM del 04/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 04/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; Visto il Decreto del Presidente della regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19; Visto il DPCM del 08/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 59 del 08/03/2020, con il quale sono state dettate misure di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale; Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; Visto il DPCM del 09/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 09/03/2020, recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale; Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: “Modifiche e integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”; Visto il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”; Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; Visto il DPCM del 11/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 64 del 11/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; Vista l’Ordinanza del Ministero dell’interno e del Ministero della Salute del 22/03/2020, pubblicata sulla G.U. n.75 del 22/03/2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; Visto il DPCM del 22.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 76 del 22/03/2020, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; Visto il DPCM del 01/04/2020, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 02/04/2020, “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20/03/2020, pubblicata sulla G.U. n.73 del 20/03/2020; Visto il Decreto Legge 25/03/2020 n. 19, pubblicato sulla G.U. n.79 del 25/03/2020; Visto il DPCM del 10/04/2020, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 11/04/2020, con la quale viene prorogata l’efficacia delle disposizioni, di cui ai DPCM dell’8-9-11 e 22 Marzo 2020, nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall’Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, fino al 03/05/2020; Considerato che l’art.1 comma 1 lett.z), del DPCM del 10/04/2020, stabilisce che sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; Evidenziato che il Comune di Segni, in ossequio ai principi ispiratori della propria identità e fisionomia istituzionale, quali, tra gli altri, il perseguimento del miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell’occupazione, la tutela dell’ambiente e della salute, la salvaguardia delle risorse del territorio, la promozione dell’associazionismo tra enti terriotriali anche di diverso livello, ha attivato due mercati per la vendita diretta di prodotti alimentari ed ortofrutticoli, favorendo così in primis le imprese agricole operanti nell’ambito del territorio provinciale e regionale;Ritenuto che l’esclusività della vendita di generi alimentari ed ortofrutticoli, rappresenta uno strumento per rendere maggiormente efficaci alcune misure di prevenzione imposte ai cittadini ed in particolare quelle inerenti il divieto di spostamento in Comuni diversi da quello di residenza per esigenze di approvvigionamento alimentare;
Riconosciuto in particolare che il suddetto mercato, contribuisce ad offrire un ulteriore punto di approvvigionamento di prodotti alimentari di provenienza agricola, ed è in grado di ridurre le attese dei cittadini residenti presso gli altri esercizi commerciali di tipo alimentare, disincentivando spostamenti verso punti vendita fuori dal territorio con l’obiettivo di conseguire una spesa alimentare più veloce e più economicamente vantaggioso; Rilevato che l’importanza della suddetta finalità pubblica, sia tale da imporre che lo svolgimento del mercato in parola venga consentito, in deroga temporanea rispetto alla sospensione delle altre attività di mercato, nel rispetto dei limiti legislativi attuati per contenere e prevenire la diffusione del Covid; Considerato che in funzione di quanto sopra, le attività del mercato alimentare ed ortofrutticolo dovranno essere rivolte in via esclusiva, ad un’utenza costituita dai cittadini residenti sul territorio, vigilando affinché venga rispettato il divieto di spostamento verso Comuni diversi da quello di residenza; Ritenuto dunque necessario disporre, che lo svolgimento del mercato venga consentito attraverso una deroga temporanea e condizionata alle misure di sospensione previste dalle precedenti Ordinanze, n. 26 del 10/03/2020, n. 31 del 16/03/2020, n. 34 del 25/03/2020, n. 38 del 05/04/2020 e n. 44 del 11/04/2020, fatta salva diversa disposizione determinata dalle autorità competenti; Richiamata la precedente ordinanza n.52 del 22/04/2020, dove si prevedeva lo svolgimento del mercato nelle giornate di martedi e venerdi, non considerando la presenza di un maggior numero di operatori nella giornata del sabato che assicura, pertanto, un più completo servizio alla cittadinanza; Ordinanza Sindacale N. 55 del 24-04-2020 – Pagina 4 di 6
Specificato che rispetto alla suddetta deroga, il Comune di Segni ha elaborato una proposta di svolgimento del mercato, la quale prevede esplicitamente una serie di modalità organizzative finalizzate a prevenire e contenere il rischio di contagio da Covid 19 per i relativi fruitori; Ritenuto che nell’ottica dell’ottimizzazione delle soluzioni proposte, risulti opportuno condizionare la suddetta deroga alle seguenti ulteriori prescrizioni: Individuazione di un’unica postazione di accesso e di un’unica postazione di uscita, – presso le quaie personale messo a disposizione dal Comune, assicuri un presidio di controllo e contingentamento dell’entrata da parte dei fruitori del mercato tale da escludere che nell’area interna si creino assembramenti vietati; Creazione di un percorso dedicato, nel rispetto delle specifiche prescrizioni di igiene e – sicurezza, per la prevenzione del contagio da parte dei singoli titolari dei banchi del mercato, Collocazione dei banchi ad una distanza non inferiore a tre metri; – Utilizzo di dispositivi DPI (guanti, mascherine ecc.); –
Ritenuto che pertanto ricorrano le condizioni dì necessità e di urgenza che giustificano l’adozione del presente provvedimento, fatte salve ulteriori effetti di successive disposizioni normative; Visto il Disposto dell’art. 50 del T.U. D.Lgs. n. 267/00 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; Visto il Disposto dell’art. 54 comma 4 con cui il Sindaco, in casi di particolari emergenze, può emettere Ordinanze contingibili ed urgenti ai fini della tutela della pubblica incolumità; Visto l’art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008; O R D I N A per le motivazioni riportate in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate, ai sensi e per effetti di quanto previsto dagli artt. 50 e 54 del TUEL, D.lgs.267/00 e ss.mm.ii., la modifica all’Ordinanza Sindacale n. 52, di deroga all’Ordinanza Sindacale n. 44 del 11/04/2020, disponendo lo svolgimento del mercato alimentare ed ortofrutticolo, IN PIAZZA RISORGIMENTO, tutti i Martedì e Sabato con orario 06:00/14:00, con la finalità di offrire, ai cittadini residenti, un ulteriore punto di approvvigionamento di prodotti alimentari di provenienza agricola, contribuendo a ridurre i tempi di attesa presso gli altri esercizi commerciali di tipo alimentare, ad una spesa più economicamente vantaggiosa ed a disincentivare gli spostamenti verso punti vendita fuori dal territorio comunale, a decorrere da Martedì 28/04/2020. Ordinanza Sindacale N. 55 del 24-04-2020 – Pagina 5 di 6
DISPONE La presente Ordinanza è temporanea e condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni indicate in premessa, nonché alle ulteriori prescrizioni finalizzate al contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19 espressamente previste dalla normativa vigente.
Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite l’affissione all’ Albo Pretorio on line del Comune di Segni; la trasmissione a: Comando di Polizia Locale polizialocale@comune.segni.rm.it · Stazione Carabinieri Segni trm31128@pec . carabinieri .it · Alla Compagnia G.d.F. di Colleferro rm2150000p@pec.gdf.it · Alla Prefettura di Roma protocollo.prefrm@pec.interno.it · Alla ASL-RM5 Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – · Sede Distrettuale di Colleferro uoc.isp@pec.aslromag.it Agli esercenti del Mercato Ortofrutticolo e del Mercato Settimanale del Settore · Alimentare; A ciascuno per quanto di competenza, disponendo che il presente provvedimento venga fatto osservare dalle Forze di Polizia.
AVVERTE Che l’inosservanza del presente provvedimento prevede inoltre l’adozione dei provvedimenti giuridici prescritti dalla legge, e comporta, impregiudicati i rilievi penali e civili, l’applicazione del disposto dell’articolo 7-bis – Sanzioni amministrative del Dlgs 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro). Che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Lazio nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Il Sindaco, Piero Cascioli.