Sora (FR), ordinanza del Sindaco De Donatis sugli orari delle attività commerciali.
La notizia
Saranno disciplinati a partire dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, salvo successivo ulteriore provvedimento, gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali come segue:
- Commercio al dettaglio in sede fissa, alimentare e non alimentare a partire dalle 6,00 fino alle 21,30;
- Medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali a partire dalle ore 06,00 fino alle ore 21,30;
- Attività artigianali, a partire dalle ore 06,00 fino alle ore 21,30;
- Attività di servizi della persona a partire dalle ore 06,00 fino alle ore 21,30;
- Tabaccherie a partire dalle 06,00 fino alle ore 21,30;
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le attività artigianali, sul posto e/o per asporto (es. bar, pub, ristoranti, paninerie, rosticcerie, piadinerie, ecc…) a partire dalle ore 06,00 fino alle ore 24,00; È vietato, presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come sopra individuati, lo svolgimento di esecuzioni musicali, piccoli trattenimenti e trattenimenti danzanti, ed eventi comunque denominati svolti da qualsivoglia operatore economico. Si precisa inoltre che tutte le suddette attività dovranno attenersi alle linee guida contenute nell’allegato alla richiamata ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041. La presente ordinanza non si applica alle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, distributori automatici e forni;
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Ordina inoltre:
- Di revocare la propria ordinanza n. 66 del 03.05.2020 e di provvedere separatamente con successivo atto alla disciplina provvisoria del mercato settimanale, del commercio su aree pubbliche ed in forma itinerante;
- Di sospendere tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici, commerciali, fieristici, legati alle festività e alle tradizioni del territorio.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo e regionale riguardanti le misure per contrastare la citata emergenza sanitaria e alla normativa nazionale, regionale e locale di settore.
Inoltre, informa che la violazione delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 400 (pagamento in misura ridotta del 30% entro 5 giorni € 280,00), la sanzione accessoria della sospensione immediata dell’attività o dell’esercizio, e la chiusura della stessa da 5 a 30 giorni. Si informa inoltre, che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente atto.
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