La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
La Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello di rischio della zona. E’ richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.
La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose.
La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 9 mesi.
Falso link Whatsapp per scaricare il certificato verde (noto anche come green pass): è una truffa!
A partire dal 20 luglio 2021 la Piattaforma nazionale-DGC produrrà le Certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione anche per coloro che si sono ammalati e poi hanno fatto il vaccino entro un anno dalla malattia, quindi anche prima dei 90 giorni e dopo i 180 giorni dalla malattia come disposto in precedenza. Questo in accordo con le indicazioni del CTS del 16 luglio 2021.
Pertanto tutti coloro che hanno avuto il COVID e si sono vaccinati entro l’anno dal primo tampone molecolare positivo riceveranno una Certificazione verde COVID-19 (dose 1 di 1) valida per nove mesi dalla data di somministrazione del vaccino.
La Certificazione verde COVID-19 semplifica l’ingresso in Italia dai Paesi dell’Unione europea e altri Paesi dell’area Schengen. Per entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:
Green Pass (Certificazione Verde), chi può ottenerla, come richiederla e cosa farci: info e tutte le risposte alle principali domande
- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
- oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
- oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.
E’ possibile l’ingresso in Italia con le Certificazioni emesse dai rispettivi Paesi anche da Israele, Stati Uniti, Giappone e Canada.
La certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA): Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson).
Fino al 12 Agosto è possibile viaggiare in Europa anche senza Certificazione verde Covid-19 esibendo le certificazioni di completamento del ciclo vaccinale, di guarigione o di avvenuto test rilasciate dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie autorizzate. Per tali certificazioni valgono gli stessi criteri di validità e durata della Certificazione verde.
La Certificazione verde COVID-19 è gratuita. Non occorre pagare nulla per scaricarla o visualizzarla o stamparla. Nessun costo viene richiesto con la notifica, che puoi ricevere soltanto:
- via email da mittente “Ministero della Salute” (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it)
- via SMS da mittente MIN SALUTE
Per trovare la risposta ad altre domande, clicca qui: FAQ – Certificazione verde COVID-19 (dgc.gov.it).