Il D. Lgs. n. 81 del 2008 prevede che in tutte le aziende sia presente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una figura il cui compito è quello di garantire la collaborazione dei lavoratori nel controllo e nella selezione delle misure di prevenzione che devono essere messe in atto per la tutela della sicurezza e della salute sul posto di lavoro (il che, per altro, era già stato stabilito dalla L. n. 300 del 1970, cioè lo Statuto dei Lavoratori).
La nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
In tutte le aziende deve essere individuato un soggetto che ricopra il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ma a seconda del settore a cui l’azienda appartiene e delle dimensioni della stessa variano sia le modalità da rispettare per la designazione e per l’elezione che il numero minimo di rappresentanti da scegliere nel luogo di lavoro. Infatti, in base alla normativa in vigore attualmente, in genere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in un’unità produttiva o un’azienda con non più di 15 dipendenti viene eletto in maniera diretta dai lavoratori, che lo scelgono al loro interno; invece, nel caso di un’unità produttiva o di un’azienda con più di 15 dipendenti, i lavoratori designano o eleggono il rappresentante tra le rappresentanze sindacali dell’azienda, ovviamente a condizione che esse siano presenti.
Come si svolge la designazione
Non è un obbligo che spetta al datore di lavoro la designazione (o l’elezione) del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; si tratta, invece, di una facoltà dei lavoratori, che possono decidere di esercitarla o meno. Il datore di lavoro, per di più, non ha titoli decisionali di alcun genere a proposito della designazione. Il D. Lgs. n. 81 del 2008 stabilisce che debba essere rispettato un numero minimo di rappresentanti, fermo restando che in base alla contrattazione collettiva si può anche optare per un numero di rappresentanti più elevato rispetto a quello individuato dalla legge. Attenzione, però: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può essere anche responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Un diritto dovere per i lavoratori
A dispetto di ciò che spesso si tende a pensare, pertanto, non è il datore di lavoro che deve indicare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in quanto la sua designazione costituisce un diritto dovere per i lavoratori. Se questi non provvedono all’elezione, comunque, le mansioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza vengono ricoperte dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Se i lavoratori non nominano il rappresentante, non è prevista alcuna sanzione per il datore di lavoro. Egli ha unicamente l’obbligo di far conoscere ai lavoratori la possibilità di nomina o di elezione del rappresentante, il quale – una volta scelto – deve poter accedere a una formazione adeguata.
I corsi di formazione offerti da Progetto81
Un corso di formazione o un corso aggiornamento RLS possono essere richiesti a Progetto81, azienda che da anni si occupa di sicurezza sul lavoro e formazione. Questa realtà vanta tre sedi distribuite in tutta Italia: una a Milano presso il Monte Napoleone Business Center, una a Roma vicino alla stazione Termini e una a Catania nei pressi del tribunale. Tutte e tre queste sedi sono dotate di aule didattiche funzionali e di uffici attrezzati e moderni, in cui si possono seguire corsi di formazione che vedono la partecipazione di docenti esperti e sempre aggiornati a proposito delle novità legislative più recenti.
Di che cosa si occupa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Sono numerosi i compiti che spettano al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale ha diritto di essere consultato a proposito dei programmi di formazione aziendale a proposito della sicurezza e della salute sul lavoro. Egli, inoltre, ha la facoltà di entrare nei locali aziendali per accertare che le condizioni di lavoro siano in linea con le norme di legge e con gli obiettivi aziendali. Al tempo stesso, può ricevere i documenti e le informazioni che riguardano le misure di prevenzione e la valutazione dei rischi, ma anche le malattie professionali, gli infortuni, le miscele e le sostanze pericolose, gli ambienti di lavoro e gli impianti.