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La Cassazione: giro di vite all’utilizzo indiscriminato degli autovelox

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Autovelox spietato: guidatore beccato dal radar che “flasha” per 0,2 km/h sopra il limite

Annullati multa e taglio punti perché tutti i tipi di autovelox devono avere il certificato di taratura periodica. All’amministrazione non basta attestare o dimostrare l’esistenza di omologazione delle apparecchiature per ritenere valida la multa

La Suprema Corte torna a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox. Dopo la sentenza 113/15 della Corte costituzionale tutti gli apparecchi che misurano le velocità dei veicoli sulle strade devono essere sottoposti a verifica e taratura periodica, pena l’annullamento della multa. Nello specifico si può presumere che l’autovelox sia attendibile soltanto se il verbale indica che lo strumento è stato sottoposto a taratura e revisione periodica come prescrive la sentenza costituzionale 113/15.

E quando il trasgressore contesta il rilevamento della velocità effettuato, il giudice risulta tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato o no sottoposto alle verifiche: diversamente le doglianze dell’automobilista devono ritenersi fondate. All’amministrazione, pertanto, non basta attestare o dimostrare l’esistenza di omologazione delle apparecchiature per ritenere valida la multa. Lo ha ricordato la Cassazione che con l’ordinanza 33414/2022 depositata l’11/11/2022, ha accolto il ricorso di un automobilista. Il giudice di pace di Avellino aveva annullato il verbale di contestazione di una multa irrogata con l’autovelox in quanto mancava la taratura e l’omologazione dell’apparecchio rilevatore della velocità.

Il tribunale di Avellino ha però riformato la decisione osservando che non spetta all’amministrazione fornire prova in giudizio della taratura ed efficienza delle apparecchiature elettroniche: al contrario, è il trasgressore che deve fornire la prova di difetti di funzionamento. Né il codice della strada e il suo regolamento di attuazione impongono che il verbale di accertamento debba contenere l’attestazione di funzionalità. È anche vero che, per le apparecchiature munite di omologazione, l’efficacia probatoria dell’apparecchiatura opera fino a quando venga accertato, nel caso concreto, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo. La vertenza è così giunta in Cassazione dove il ricorrente ha sostenuto l’amministrazione comunale deve sempre effettuare i controlli per assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi della velocità.

La Suprema corte, nell’accogliere il ricorso, ha affermato che dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 “tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità, risultando peraltro a tal fine sufficiente il certificato di taratura”. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.