Linea Roma-Cassino: Cassazione riconosce “danno esistenziale” da ritardo del treno: lo rende noto il Codacons. La vicenda trae origine dalla nevicata del 2012 che bloccò collegamenti: la sentenza apre le porte ai risarcimenti per gli utenti in caso di disservizi ferroviari.
Codacons: “Linea Roma- Cassino: Cassazione riconosce “danno esistenziale” da ritardo del treno”. I dettagli sulla sentenza
Con una importantissima sentenza (n. 28244/2023) pubblicata pochi giorni fa la Corte di Cassazione riconosce in modo definitivo il “danno esistenziale” da ritardo del treno, e apre le porte ai risarcimenti in favore degli utenti danneggiati dai disservizi ferroviari anche in caso di maltempo.
Lo afferma il Codacons, che rende noto il contenuto della decisione della terza sezione civile della Cassazione.
La vicenda riguarda un treno pendolari rimasto bloccato sulla linea Roma-Cassino il 3 febbraio 2012 quando, a seguito di una nevicata nella zona, la circolazione ferroviaria venne sospesa e i passeggeri furono costretti ad attendere 23 ore per arrivare a destinazione, senza ottenere la dovuta assistenza.
Nel respingere il ricorso di Trenitalia, la Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Cassino che, nel 2019, condannava la società ferroviaria al pagamento di 400 euro a titolo di risarcimento del “danno esistenziale”.
Per la Corte infatti “i bollettini metereologici risultavano aver chiarito in misura sufficiente – al di là quindi delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative – a dover indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario a predisporre, con precauzionale diligenza, misure organizzative di assistenza, indipendentemente, cioè, dalla possibilità di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza […] Il Tribunale ha evidentemente quanto ragionevolmente ritenuto il travagliato viaggio di quasi ventiquattro ore continuative in defatiganti condizioni di carenza di cibo, necessario riscaldamento e possibilità di riposare, un’offesa effettivamente seria e grave all’individuabile e sopra rimarcato interesse protetto, tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione”.
Secondo la Cassazione, infine, “la invocata normativa, nazionale e comunitaria in tema di tutela cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario è volta ad assicurare forme di «indennizzo» per le ipotesi di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio, ma non anche a impedire che, qualora ne sussistano i presupposti, sia accolta la domanda giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati e lesi”.
“Si tratta di una decisione importantissima che finalmente riconosce in modo definitivo i danni sul fronte esistenziale subiti dagli utenti in caso di ritardi prolungati dei treni anche se legati al maltempo – spiega il presidente Carlo Rienzi – Una sentenza che ora potrà essere richiamata in tutte quelle situazioni in cui un disservizio ferroviario causerà danni morali quali, ad esempio, appuntamenti annullati, visite mediche saltate, esami universitari persi, ecc.”.
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