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Comitati locali: “Bruciatori Fassa, vittoria al Consiglio di Stato”

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Comitati locali Bruciatori Fassa

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa congiunto di vari Comitati locali sulla questione Fassa.

La Redazione di Casilina News garantisce il diritto di replica a chiunque volesse controbattere. 

Il comunicato stampa

La vicenda che attiene la tutela del nostro territorio è da tempo oggetto di scontri che si consumano anche nelle aule giudiziarie per contrastare il vorace appetito degli interessi industriali.

Comitato Residenti Colleferro, Comitato Uniti per la Salvaguardia dell’Ambiente e della Salute, Comitato Cittadini di Giulianello, Comitato Carventum Cittadini di Rocca Massima e Comitato Cittadini di Lariano si stringono da tempo contro l’iniziativa di Fassa Srl cominciata senza raccogliere il consenso di tutti i soggetti preposti ed interessati. Si segnala il concreto rischio che l’avvio della produzione comporterebbe, con effetti deleteri, sulle nostre terre e per la salute dei cittadini.

Per ammissione della stessa società si verificherebbe un peggioramento della qualità dell’aria a causa delle emissioni in atmosfera legate all’attuazione progetto.

Il 19 febbraio 2025 il Consiglio di Stato ha pronunciato la sentenza sul ricorso proposto dai 5 Comitati Cittadini contro la Fassa Srl per la revoca della precedente sentenza del Consiglio di Stato di giugno 2024.

Tre i punti evidenziati come “errore revocatorio”

La Sentenza del CdS non ha considerato che le aree interessate dal nuovo stabilimento della società ricadono in una zona in cui – da tempo immemorabile – sono esercitati usi civici di pascolo, finendo per compromettere la salubrità dell’ambiente e la salute dei cittadini, dato che la pastorizia, la silvicoltura e l’agricoltura esercitata in loco rappresentano una significativa offerta economica.

Nella Richiesta di Revocazione i Comitati riportano: “se detto errore non verrà emendato con la revocazione della sentenza – vi saranno conseguenze davvero devastanti sul territorio, sulla popolazione e sulle attività agro-silvo-pastorali in loco, così come su quelle commerciali e turistiche a queste collegate e i vincoli di tutela ambientali e paesaggistici apprestati dalla Legge n. 168/2017 risulterebbero completamente inutili, poiché facilmente eludibili.”

Come secondo errore revocatorio i Comitati hanno evidenziato che: “Nella Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) – approvata con determina G14567/2022 – è presente una gravissima omissione, poiché lo studio non si estende a certificare anche il fattore di “rischio sanitario” attraverso una specifica Valutazione di impatto sulla salute (V.I.S.) del nuovo stabilimento, valutazione che è deputata a considerare se la variabile qualitativa delle potenzialità di emissione in atmosfera dei fumi generati dal nuovo impianto possa causare un danno alla salute della popolazione residente nelle zone interessate. La probabilità che ciò possa accadere è un parametro obbligatoriamente da misurare, prima di autorizzare le attività industriali, perché dà conto del rischio c.d. consentito.” Infatti, riportano i Comitati, “la V.I.A. e l’A.I.A. non hanno mai acquisito i necessari pareri epidemiologici e tossicologici”.

Il fatto ritenuto più grave, da parte dei Comitati, è quanto risultato dalla perizia tecnica giurata depositata ove i dati estratti dalle pubblicazioni annuali dell’ARSIAL regionale dimostrano l’errore nelle autorizzazioni di qualificazione in Tab. 3 del fosso Scatavasso (RM)-Pescara(LT), che invece ha una portata naturale inferiore a 120 giorni l’anno (Tab, 4) e quindi non ha la portata idrica naturale capace di diluire le acque reflue e le sostanze inquinanti prodotte dalle lavorazioni dello stabilimento. In sostanza lo scarico delle acque della Fassa srl al fosso metterebbero a rischio inquinamento della falda acquifera del Bacino Moscariello, il più importante dell’intero territorio.

La società eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei Comitati ricorrenti, eccezione accolta dal Consiglio di Stato, aggiungendo che essi non possono impugnare autonomamente la precedente sentenza di primo grado e che il ricorso è infondato e inammissibile anche nel merito, poiché i tre motivi non hanno alcuna rilevanza ai fini di poter determinare una modifica della decisione assunta con la sentenza del 2024.

Viene riconosciuto che le problematiche segnalate dai Comitati, anche tramite la perizia di parte consegnata ad ARPA, laddove accertate in sede istruttoria, comporteranno l’avvio delle iniziative necessarie a farvi fronte per prevenire danni all’ambiente ed alla salute dei cittadini.

I Comitati che si sono fatti carico di perorare gli interessi della collettività devono fare fronte preliminarmente alle spese di lite, che la sentenza ha statuito a loro carico nella misura di € 8.000,00, oltre accessori di legge, in favore di Fassa Srl e in pari misura a favore della Regione.

Non sono invece state accolte le domande di condanna avanzate da Fassa srl a danno dei comitati: sia in ordine alla richiesta di pronunciare lite temeraria per la quale il Consiglio di Stato non ha ravvisato fattori di mala fede o colpa grave nella condotta dei Comitati e sia per le domande di risarcimento del danno.

Breve disamina

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione che è controversa e tuttora dibattuta. Si tratta della legittimazione dei Comitati ricorrenti ad agire per la revocazione della sentenza.

Secondo il CdS i Comitati non avevano diritto di impugnare la Sentenza del CdS per revocazione. poiché i Comitati erano intervenuti solamente ad adiuvandum e ad opponendum nei giudizi di primo e secondo grado e non come “parte”.

Il Consiglio di Stato ancora una volta non è voluto entrare nel merito, ma ha guardato solo la forma del procedimento, così come richiesto dalla Fassa e dalla Regione Lazio: anche loro non sono voluti entrare nel merito.

In realtà altre opinioni ammettono che tale diritto spetta anche a chi è intervenuto come titolare di diritti o interessi dipendenti da quelli del ricorrente principale (o dell’appellante) o, comunque, contrari all’atto impugnato (proprio come i Comitati). Per questo motivo, data l’incertezza in materia, il Consiglio di Stato ha solamente condannato al rimborso delle spese processuali di Fassa Srl e della Regione Lazio, respingendo le domande di risarcimento del danno o di lite temeraria. Segnaliamo l’importanza dei passaggi nei quali la sentenza chiarisce che i Comitati conservano comunque integre le loro azioni ordinarie a tutela dell’ambiente e della salute. Ciò significa che, anche se vi sono atti amministrativi giudicati legittimi (come quelli impugnati), ogni cittadino o gruppo che si ritenga da essi leso nella salute e nel diritto di fruire di un ambiente salubre può agire davanti al giudice ordinario.

Nel merito delle irregolarità ambientali il TAR ha dato ragione ai ricorrenti e nel merito di irregolarità urbanistica l’attuale amministrazione del Comune di Artena ha evidenziato le irregolarità, i falsi e l’abuso edilizio esercitatati in precedenza, con la Relazione Tecnico-Giuridica inviata alla Regione Lazio e alla Procura.

Allo stesso tempo, ogni atto amministrativo trova un limite invalicabile di fronte alla salute dei cittadini e all’ambiente (l’ambiente sano è il presupposto per godere della salute).

L’ambiente in cui viviamo e vivranno le future generazioni deve considerarsi un “bene comune senza confini”, pure a fronte di spinte in senso contrario, e ci riferiamo a quelle Amministrazioni comunali che non si attivano per tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini attraverso una stretta collaborazione tra i vari livelli politico-istituzionali.

Gli Amministratori delle nostre comunità sono i Sindaci e tutto il Consiglio comunale che, essendo emanazione diretta della volontà popolare, sono investiti da un mandato politicamente forte e quindi più sensibili alle pressioni dal basso. Eppure, sebbene i rappresentanti locali siano nella posizione politica di fare propria la volontà ed i bisogni dei cittadini, di fatto non stanno facendo di tutto per impedire che una simile infrastruttura industriale sorga in un’area agricola, destinata ad essere distrutta.

I comitati continueranno la loro azione di informazione volta a fare valere il diritto costituzionale alla tutela dell’ambiente e del paesaggio che sono strettamente connesse alla salute e ad una migliore qualità della vita.

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