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L’Agenzia delle Entrate deve pagare sempre le spese processuali in caso di annullamento cartella di pagamento

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cartelle equitalia

Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia), deve pagare sempre le spese processuali in caso di annullamento della cartella di pagamento, anche quando esige un credito inesistente o prescritto per conto del Fisco

Significativo “Stop” ad Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione da parte della Cassazione e importante successo di un contribuente innanzi alla Suprema Corte. Con l’ordinanza n. 809 pubblicata dalla sezione tributaria il 16 gennaio 2018, infatti, è stato espresso il principio secondo cui in caso di nullità della cartella di pagamento, l’esattore risponde da solo o in solido delle spese processuali anche quando ad esigere un credito inesistente sia l’amministrazione finanziaria. Nella fattispecie, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, è stato accolto il ricorso di un contribuente avverso una sentenza della Commissione Tribuaria Regionale del Lazio che aveva visto annullare una cartella di pagamento relativa ad un credito prescritto senza tuttavia riconoscere il pagamento delle spese di giudizio. Per la Cassazione, al contrario, sussiste una responsabilità solidale fra amministrazione ed esattore.

Nella specie, i giudici di legittimità hanno evidenziato che le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell’ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all’opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo. Sotto diverso profilo, anche quando l’impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l’esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto, che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l’esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell’esito della lite pure con riguardo alle spese processuali.

Foto di repertorio