Agenzia delle Entrate battuta. La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce annulla due avvisi di accertamento per un totale di 500mila euro. Il contribuente aveva già vinto in un precedente giudizio. La Corte leccese: nel processo tributario può essere applicato il principio del «giudicato esterno»
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione 5 – con la sentenza numero 1692 pubblicata in data di ieri, in accoglimento delle eccezioni di diritto e di merito dell’avvocato Maurizio Villani, ha totalmente annullato i due avvisi di accertamento per gli anni 2010 e 2011 (per un totale di € 500.000 tra imposte, sanzioni ed interessi) notificati ad una S.r.l. da parte dell’Agenzia delle Entrate di Lecce. In particolare, i giudici tributari hanno annullato gli avvisi di accertamento sia perché la società aveva dimostrato, anche con una incontestata consulenza di parte, che erano stati utilizzati risparmi personali dei soci per finanziare la società sia, soprattutto, perché un precedente avviso di accertamento notificato alla stessa società per l’anno 2009 era stato totalmente annullato e la relativa sentenza, favorevole al contribuente, era passata in giudicato perché non impugnata dall’Ufficio fiscale.
In definitiva, sottolinea l’avvocato Villani, i giudici tributari hanno confermato l’applicabilità, anche nel processo tributario, del principio del c.d. “giudicato esterno”, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione sia a Sezioni Unite (sentenza n. 13916/2006) sia a Sezione semplice (ordinanza n. 26260/2016). La suddetta sentenza rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” è importante per contrastare efficacemente gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.