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Spiagge libere tra regole, diritti e doveri dei bagnanti: ecco cosa è vietato fare

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Spiagge libere ma non senza regole, anzi! Codici: quali sono i diritti e i doveri dei consumatori?

Ogni anno si ripropone un problema per il consumatore bagnante: nonostante la nostra penisola sia costituita da chilometri e chilometri di costa, perché è diventato così difficile trovare una spiaggia libera? E’ giusto pagare per accedere alla battigia?

Cerchiamo di fare chiarezza e capire quali sono i diritti e i doveri dei consumatori sulle spiagge.

La legge, innanzitutto, stabilisce che il lido del mare e la spiaggia fanno parte del demanio marittimo dello Stato e per questo motivo sono beni inalienabili, inespropriabili e destinati alla collettività.

La battigia, ovvero la striscia di sabbia contro cui si infrangono le onde, che si estende per circa 5 metri dal limitare del mare, è, per legge, libera. Tutti possono camminare, sedersi e sdraiarsi sulla battiglia, ma nessuno deve occuparla con oggetti ingombranti quali ombrelloni, sedie o lettini, nemmeno lo stabilimento balnerare.

Le spiagge libere sono prive di costrizioni commerciali ma sono paradossalmente più regolate rispetto a quelle in concessione.

In tutte le spiagge libere, salvo eccezioni, è vietato:

-giocare a pallone, racchettoni o qualsiasi altro gioco che possa disturbare gli altri bagnanti;

-l’accesso degli animali in spiaggia nella maggior parte dei casi e, se concesso, non si deve permettere agli animali di scorrazzare liberamente, ma occorre tenerli con guinzagli;

-l’utilizzo di radio e ogni altro mezzo ad alto volume che disturbi la tranquillità degli altri;

-abbandonare i rifiuti sulla spiaggia senza gettarli negli appositi contenitori.

Le novità introdotte quest’anno, dall’ordinanza 83/2018: “Stagione balneare 2018. Norme e disposizioni per il litorale marittimo” sono:

-Nei confronti degli stabilimenti balneari l’ordinanza prevede la possibilità di restare aperti fino alle 2,00 di notte “per la somministrazione di alimenti e bevande” solo se autorizzati espressamente ma “fermo restando l’obbligo di assicurare servizio di salvataggio o, in assenza di esso, esporre in modo visibile a tutti apposito avviso di assenza del servizio di assistenza alla balneazione”.

– Oltre al diritto di accedere per qualsiasi stabilimento “al fine di raggiungere la fascia di 5 metri della battigia, anche ai fini della balneazione”, viene disposta la realizzazione dei varchi tra gli stabilimenti balneari.

-i gestori devono “delimitare l’arenile in concessione con materiali ecocompatibili e facilmente e rapidamente rimovibili non saldamente ancorati al suolo.

-Registrata regolamentazione di “spiaggia adibita ai cani“.

Il consumatore, quindi, deve sapere che gli stabilimenti balneari che ne impediscono l’accesso o richiedono un pagamento, commettono un illecito afferma Luigi Gabriele e ciò andrebbe segnalato alla Polizia Municipale, corpo competente in materia.

L’Associazione Codici resta a disposizione di tutti i consumatori al numero 06.55301808.