Il verbale dell’autovelox deve indicare a pena di nullità che l’apparecchio è stato sottoposto a periodica taratura. Solo se nel verbale è indicata espressamente la revisione periodica e non solo la verifica originaria, la rilevazione può considerarsi affidabile.
A stabilire questi principi è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 22889/18, pubblicata in data odierna che, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, segna un altro punto a favore nella quotidiana battaglia di coloro che combattono a favore della cittadinanza e della certezza del diritto e quegli enti accertatori che utilizzano gli strumenti di rilevazione delle infrazioni per fare multe a gogo, non solo a scopo di sicurezza stradale, ma anche per esigenze di bilancio ed a volte principalmente per questo.
Nella fattispecie, i giudici della seconda sezione civile hanno rigettato il ricorso di un comune abruzzese contro la sentenza del Tribunale di Chieti che, nel confermare la decisione del Giudice di Pace di Guardiagrele, aveva dato ragione a un automobilista, che si era visto notificare una multa per eccesso di velocità su un tratto di strada che prevedeva un limite di 50 chilometri orari. La sanzione veniva irrogata grazie al rilevamento di un’apparecchiatura elettronica della quale, fra le numerose doglianze portate in sede giurisdizionale dall’automobilista, non era stata data dimostrazione della sua sottoposizione a una regolare taratura che costituisce un’operazione imprescindibile ai fini dell’affidabilità della rilevazione, con la conseguenza della nullità del verbale in sua assenza.
I Giudici di piazza Cavour nel respingere il ricorso dell’amministrazione comunale, ricordano come l’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza 113/2015 sull’articolo 45, comma 6, Cds, ne abbia dichiarato la sua illegittimità per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. La Consulta ha rilevato, infatti, come l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura possa pregiudicare l’affidabilità a prescindere dalle modalità di impiego degli strumenti destinati alla rilevazione della velocità. La Corte Costituzionale, aveva già affermato il principio secondo cui l’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. Nella fattispecie al vaglio della Suprema Corte, «la taratura dell’apparecchiatura risultava necessaria e che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento, il rilevamento può presumersi affidabile, con conseguente onere dell’opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo».
Non emerge dagli atti la prova che l’autovelox con la quale è stata rilevata l’infrazione contestata all’opponente fosse stata effettivamente sottoposta a revisione periodica, e, in ogni caso, di tale circostanza non c’è menzione nel verbale di contestazione impugnato.